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Il Papa decide che il vescovo sia unico giudice per il processo di nullità breviore

Il Papa con una coppia di sposi  |  | Daniel Ibanez/ CNA Il Papa con una coppia di sposi | | Daniel Ibanez/ CNA

Il vescovo sarà l’unico a decidere sui processi di nullità in forma breviore. Il Papa lo ha dichiarato nel discorso che ha rivolto ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana sul tema: Il nuovo processo matrimoniale e la procedura Super Rato.

Francesco ha ricordato dapprima i criteri base dei due documenti Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, che “sono scaturiti da un contesto sinodale, sono espressione di un metodo sinodale, sono l’approdo di un serio cammino sinodale”.

Francesco ha ribadito la sua idea di sinodali nella udienza: per il Papa è importante che per la “missione evangelizzatrice e la salvezza delle anime” la “Chiesa recuperi sempre più la prassi sinodale della prima comunità di Gerusalemme”. Ed così, secondo Francesco, è stato fatto nel Sinodo per la famiglia per “promuovere e difendere la famiglia e il matrimonio cristiano per il maggior bene dei coniugi fedeli al patto celebrato in Cristo” ma anche per “studiare la situazione e lo sviluppo della famiglia nel mondo di oggi, la preparazione al matrimonio, i modi per soccorrere quanti soffrono a causa del fallimento del loro matrimonio, l’educazione dei figli, e altre tematiche”.

E così a coloro che si occupano dei tribunali ecclesiastici il Papa chiede di “essere missionari e testimoni dello spirito sinodale” e “della consolazione pastorale che è il fine di questa nuova normativa matrimoniale, per corroborare la fede del popolo santo di Dio mediante la carità” legati al vescovo “al quale le nuove norme riconoscono un ruolo determinante, soprattutto nel processo breve, in quanto egli è il “giudice nato” della Chiesa particolare”.

Il Papa chiede prossimità e vicinanza per la sofferenza di coloro “che attendono dalla giustizia ecclesiale l’aiuto competente e fattuale per poter ritrovare la pace delle loro coscienze e la volontà di Dio sulla riammissione all’Eucaristia”.

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Curare chi è ferito in vario modo dalla vita quindi e al tempo stesso, “richiamo all’impegno per la difesa della sacralità del vincolo matrimoniale”.

Da qui ulteriori disposizioni sul processo breve che diventa esclusiva competenza del vescovo diocesano.  Il Papa lo vede come “l’architrave, il principio costitutivo e l’elemento discriminante dell’intero processo breviore, istituito dai due Motu proprio”.

Il vescovo deve essere diocesano, capo di una comunità e la sua competenza deriva, dice il Papa, dalla ecclesiologia del Vaticano II, “che ci ricorda che solo il Vescovo ha già, nella consacrazione, la pienezza di tutta la potestà che è ad actum expedita, attraverso la missio canonica”.

Significativo che per il Papa il processo breve non è un’opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla missio ricevuta”.

Al vescovo la competenza esclusici sulle tre fasi processuale: l’istanza va sempre indirizzata al Vescovo diocesano. Inoltre l’istruttoria, va comunque condotta con l’aiuto del del “Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall’assessore, e sempre presente il difensore del vincolo. Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l’ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario.

Inoltre ricordo che il processo breviore deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprobanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi. Infine “la decisione da pronunciare coram Domino, è sempre e solo del Vescovo diocesano.

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Il Papa dice che “affidare l’intero processo breviore al tribunale interdiocesano” potrebbe snaturare la “figura del Vescovo padre, capo e giudice dei suoi fedeli a mero firmatario della sentenza”.

Si tratta di  usare criteri di misericordia e di velocità  per il processo e “nel caso poi che non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario, il quale comunque deve essere condotto con la debita sollecitudine”.

Il Papa ricorda la necessaria gratuità, e circa l’appello, dice il Papa: “si precisa che la nuova legge ha conferito al Decano della Rota una potestas decidendi nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l’ammissione dell’appello”.

E il Papa conclude: “vorrei ribadire con chiarezza che ciò avviene senza chiedere il permesso o l’autorizzazione ad altra Istituzione oppure alla Segnatura Apostolica”.