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Assenze illegittime dei religiosi: Papa Francesco modifica le norme

Il Papa durante la Messa per Vita consacrata il 2 febbraio 2019 |  | Marina Testino/CNA Il Papa durante la Messa per Vita consacrata il 2 febbraio 2019 | | Marina Testino/CNA

“La vita in comunità è un elemento essenziale della vita religiosa e i religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore. L’esperienza degli ultimi anni ha, però, dimostrato, che si verificano situazioni legate ad assenze illegittime dalla casa religiosa, durante le quali i religiosi si sottraggono alla potestà del legittimo Superiore e a volte non possono essere rintracciati”. Lo scrive il Papa nella Lettera Apostolica Communis vita con la quale ha deciso di mutare alcune norme del Codice di Diritto Canonico.

Dopo aver ricordato che il Superiore che non riesca a rintracciare il confratello assente illegittimamente per sei mesi può iniziare il processo di dimissione dall’istituto, il Papa ha deciso di modificare il Codice secondo quanto segue.

“Si deve ritenere dimesso dall’istituto, per il fatto stesso, il religioso che abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica; abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente; si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l’irreperibilità del religioso stesso”. Dinanzi a tali casi “il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente. Tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale”.

Inoltre Papa Francesco ribadisce che “la dimissione di un membro dall’istituto avviene a norma dei canoni 694 § 1, 1 e 2 e 695. Al membro dimesso si applica il disposto del canone 701” in cui si dispone che “con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione. Tuttavia se il religioso è chierico, non può esercitare gli ordini sacri se prima non ha trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri”.

La Lettera Apostolica è stata firmata dal Papa il 19 marzo scorso, le norme entreranno in vigore il prossimo 10 aprile.

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