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Amministrazione delle Cause dei Santi. Si volta pagina

Una vista della facciata di San Pietro | Una vista della facciata di San Pietro | Archivio CNA Una vista della facciata di San Pietro | Una vista della facciata di San Pietro | Archivio CNA

Nuove norme per l’amministrazione dei beni delle Cause di Beatificazione e Canonizzazione. Papa Francesco le ha approvate lo scorso 4 marzo e ne ha dato attuazione con un rescriptu ex audientia al Cardinal Parolin, Segretario di Stato Vaticano. Come di consueto, le norme sono approvate ad experimentum per tre anni, prima della loro adozione definitiva. In generale, tendono a rendere più trasparente l’amministrazione finanziaria della Cause dei Santi; attribuendo più responsabilità ai Vescovi Diocesani e ai Superiori Maggiori, chiamati ad approvarne i bilanci; introducono la figura dell’Amministratore della causa, ruolo che prima era di diritto in quello del Postulatore.

Le nuove norme sono state pensate “per rispondere alle esigenze attuali di avere una gestione economica e amministrativa delle cause dei santi conformi alla normativa canonica, con dei bilanci annuali e una autorità locale competente che abbia il compito di vigilare su questi bilanci”, spiega ad ACI Stampa il dott. Waldery Hilgeman, postulatore di diverse cause di canonizzazione, tra cui quella del Servo di Dio Cardinal Van Thuan, e vicepostulatore della causa di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari.

Aggiunge Hilgeman: “L’approvazione di una nuova normativa non significa che prima la regolamentazione non ci fosse. Ma le norme precedenti risalivano al 1983. S’avvertiva l’esigenza di rivederle, di adeguarle ai tempi, di rendere sempre più trasparente l’amministrazione delle Cause di beatificazione e canonizzazione”.

Il testo delle nuove norme si compone di 23 articoli, divisi in sei capitoli, più una premessa. Ha diversi elementi di novità.

In primo luogo, vengono maggiormente coinvolti i promotori (attori delle cause) delle Cause e i vescovi diocesani competenti.  Si legge nella norma (art. 9) che la vigilanza dell’amministrazione è competenza in primo luogo “del vescovo diocesano, l’eparca o chi di essi è equiparato dal diritto nell’ambito della sua giurisdizione” o “il superiore maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, nell’ambito della sua giurisdizione”. È a loro che l’Attore, ovvero colui che domanda alla Chiesa di iniziare una Causa e lo fa attraverso un postulatore, si deve rivolgere per vedere approvati i bilanci della Causa. La Congregazione per le Cause dei Santi prende visione dei bilanci, e ha un compito di alta vigilanza.

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Qualora l’attore della causa intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l’autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi. L’attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne invia copia all’autorità competente per la vigilanza. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, il Dicastero interviene in maniera disciplinare.

Ma la responsabilità viene data soprattutto all’autorità locale, che conosce la situazione più a fondo e può avere meglio il polso delle spese.  Prima, invece, lo stesso Attore approvava i bilanci presentati dal postulatore, e il postulatore poi presentava il bilancio alla Congregazione.

All’inizio della causa di canonizzazione, le postulazioni sono portate avanti con i beni propri dell’attore, beni che possono essere alimentati con le offerte fatte dai fedeli. Spiega ad ACI Stampa un esperto coinvolto in molte cause dei Santi che “i costi di una causa sono riservati, ma di certo non sono i costi che vengono favoleggiati sugli organi di stampa”.

Fino ad oggi, il postulatore era sempre anche l’amministratore dei beni della Causa. Ora invece può non essere così. Viene introdotta la figura dell’Amministratore dei beni, distinta da quella del Postulatore. Si legge all’articolo 3 che “l’Attore, con il consenso del Vescovo o dell’Eparca, nomina l’Amministratore del fondo”. Che può essere il Postulatore Generale, ma anche una persona distinta. Quando si è nella fase romana (ovvero quando il processo è passato sotto il controllo della Congregazione delle Cause dei Santi), il postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell’amministratore.

La figura dell’Amministratore rappresenta un segnale di trasparenza. Prima, il Postulatore gestiva un conto da cui poteva prelevare anche soldi per sé. Ora, si deve dare conto di qualunque esborso di denaro. Quando si arriva alla Fase Romana, le postulazioni possono avere un conto all’Istituto per le Opere di Religione, ma questa non è una condizione necessaria: ci sono molte cause che non hanno un conto allo IOR. Nel momento in cui la causa viene conclusa, quel conto deve essere estinto.

Un’altra grande novità riguarda il contributo dell’Attore alla Sede Apostolica. Il contributo è diviso in varie tranche.

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Viene dato un contributo all’inizio della fase romana; poi, in vista del riconoscimento del martirio o dell’eroicità della virtù e del dottorato, vengono dati quattro contributi (alla consegna degli atti; alla richiesta della nomina del relatore; alla consegna della positio; e prima del Congresso peculiare dei teologi); quindi, in vista del riconoscimento del presunto miracolo sono previsti ulteriori tre contributi (alla consegna degli atti dell’Inchiesta diocesana o eparchiale; prima della consulta medica; prima del congresso peculiare dei teologi).

Le tranche devono arrivare attraverso bonifico bancario sul conto corrente della Congregazione. I costi non sono stati ancora definiti, perché – dopo il rescritto – ci vorrà un decreto attuativo, e la Congregazione della Cause dei Santi sarà chiamata a definire i costi. Di certo, la presenza dei contributi cambia molto le cose.

Prima, infatti, vi era una lista presso la Congregazione con i diritti della Santa Sede, ovvero i costi cui i postulatori erano chiamati a contribuire. Si trattava del pagamento dei compensi – ad esempio -  per i medici chiamati come consulenti per stabilire l’eventuale presenza di un miracolo, o per i teologi chiamati a valutare la vita e le virtù.

Ora, il postulatore non viene chiamato per pagare ogni determinata azione. Si paga in tranche definite, con un costo definito, evitando l’esborso di contanti e rendendo più trasparente e veloce il processo.

Può poi capitare che i fondi per la Causa non siano sufficienti. È stato così istituito un “Fondo di solidarietà” (articoli 21 e 22) che “viene alimentato con le offerte libere degli Attori e di qualsiasi altra fonte”, si legge nel rescritto. Questa non è una novità: il fondo esisteva, e si chiamava “Fondo delle cause povere”. Ora ha  cambiato nome, ma resta il principio. In Fase Romana, l’Attore può anche chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi, sempre attraverso l’Ordinario competente. E sempre l’Ordinario, prima di inviare la richiesta, è chiamato a “verificare la posizione economico-finanziaria del fondo e l’impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi”.

Anche in questo caso, dunque, è il vescovo che viene chiamato ad essere responsabile della gestione dei fondi e dei bilanci.

Termina così un lungo lavoro per attualizzare le norme. Secondo una fonte nella Congregazione delle Cause dei Santi, già a marzo del 2015 si è cominciato a studiare come attualizzare le nuove norme. La fonte sottolinea che “è stata istituita una commissione” per studiare il problema, che è stata composta sia da membri della Congregazione della Cause dei Santi che da postulatori, sia laici che religiosi”.

Le nuove norme, quindi, non rappresentano la risposta a scandali veri o presunti. Sono piuttosto parte di un lungo processo di riforma.