I cinque punti chiave sono:

1) La Corte costituzionale ha esaminato l’art. 30 della Costituzione: “La dignità intrinseca e inalienabile degli esseri umani è la fonte della libertà e dei diritti umani e civili. È inviolabile e il suo rispetto e la sua protezione sono responsabilità delle autorità pubbliche” e l’art. 38 della Costituzione: ”La Repubblica di Polonia garantisce a tutti la protezione legale della vita”.

2) Il Tribunale costituzionale ha confermato la sua precedente posizione, espressa nella sentenza del 28 maggio 1997, fascicolo rif. Legge K 26/96, secondo la quale la vita umana è un valore in ogni fase dello sviluppo la cui fonte sono le disposizioni costituzionali. Essa deve essere tutelata dal legislatore e anche un bambino non ancora nato, in quanto essere umano che ha diritto a una dignità intrinseca e inalienabile, è un soggetto che ha diritto alla vita.

3) Ogni caso di limitazione della tutela giuridica della vita umana deve essere "assolutamente necessario", cioè trattato come ultima risorsa assoluta. Solo la salute e la vita della madre possono giustificare la soppressione della vita del bambino prima della sua nascita. In una tale situazione c'è una simmetria tra i beni dei soccorsi (vita e salute della madre) e dei sacrificati (vita del bambino). Dopo la sentenza del Tribunale costituzionale, l'interruzione della gravidanza può essere eseguita in caso di minaccia per la vita della madre (art. 4a.1.1) o se vi è un giustificato sospetto che la gravidanza sia derivata da un atto proibito (art. 4a.1.3): stupro, incesto o atto di pedofilia.

4) Un handicap o una malattia incurabile di un bambino nella fase prenatale non può determinare automaticamente l'ammissibilità dell’interruzione della gravidanza (articolo 4a.1.2 della legge sulla pianificazione familiare). La legalizzazione della procedura di aborto, quando i test prenatali o altre indicazioni mediche indicano un'alta probabilità di un danno grave e irreversibile del feto o di una malattia incurabile che ne minaccia la vita, non ha alcuna giustificazione costituzionale.

5) Il Tribunale non intende imporre l'onere di allevare un bambino gravemente e irreversibilmente handicappato o malato terminale solo alla madre, perché sono principalmente le autorità pubbliche e l'intera società che sono tenute a prendersi cura delle persone nelle condizioni più difficili. Pertanto, si dovranno introdurre disposizioni che forniscano assistenza alle famiglie che si fanno carico di bambini portatori di handicap.

Questa legislazione è contro la discriminazione a causa della salute. Essa difende la vita umana dal momento del suo concepimento in quanto un bambino malato ha lo stesso valore e ha uguale diritto alla vita di un bambino sano. L’aborto terapeutico contrasta questo fondamento su cui si basa il sistema giuridico polacco.

Fino alla pubblicazione della sentenza del 22 ottobre 2020, la legge polacca prevedeva che il diritto alla vita fosse tutelato, anche nella fase prenatale, ad eccezione di 3 circostanze descritte nella Legge sulla pianificazione familiare.

Secondo queste norme, l'aborto era consentito in caso di gravidanza derivante da stupro, di pericolo per la vita o la salute della madre, e anche in caso di "alta probabilità di grave e irreversibile menomazione del feto o di una malattia incurabile che minacciasse la sua vita".

La pubblicazione della sentenza del Tribunale Costituzionale stabilisce che perde forza giuridica la terza delle predette premesse. La sentenza del Tribunale l'ha ritenuta incompatibile con la Costituzione Polacca. Secondo gli ambienti pro-vita, la Chiesa cattolica e i parlamentari che hanno presentato l'istanza al Tribunale, questa è una premessa che consente l'aborto eugenetico. Secondo i dati del Ministero della Salute, risulta che nel 2019 la probabilità di sindrome di Down ha causato il 40% di tutti gli aborti effettuati. Secondo le informazioni fornite dal ministero, nel 2016-2018 sono stati eseguiti in Polonia un totale di 3.231 aborti.

"La selezione delle persone a causa di malattia e disabilità è incostituzionale. Sono lieto che sia stata pubblicata la motivazione della sentenza del Tribunale su questa questione"- ha scritto Bartłomiej Wróblewski, membro del partito al potere Legge e Giustizia, coautore dell'istanza al Tribunale sull'aborto.
Oltre alla sentenza, è stata pubblicata anche la motivazione della decisione del Tribunale. "Secondo il Tribunale, un bambino non ancora nato, in quanto essere umano - persona che gode di una dignità innata e inalienabile, è soggetto avente diritto alla vita, e pertanto l'ordinamento giuridico - ai sensi dell'art. 38 della Costituzione - deve garantire la dovuta tutela a questo bene centrale, senza il quale tale soggettività verrebbe soppressa"- afferma la motivazione della sentenza del 22 ottobre. Come è stato aggiunto - il Tribunale è del parere immutabile che "non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che le disposizioni costituzionali garantiscono la tutela della salute del concepito".

"La motivazione della sentenza sottolinea chiaramente che finché la vita e la salute della madre non sono in pericolo, la protezione legale della vita del bambino è piena. Questo è un passo in avanti, una ferma rimozione dell'aborto puramente eugenetico dalla legge polacca, commenta l'avvocato Jerzy Kwaśniewski, presidente dell'Istituto Ordo Iuris.

Contro la sentenza del Tribunale di 15 membri, due giudici hanno presentato pareri dissenzienti. Nel caso della motivazione, erano tre i membri della corte.
Nella sua sentenza del 22 ottobre, il Tribunale aveva indicato che il legislatore dovrebbe adeguare la legge alla sentenza. Data la difficile situazione delle madri, i legislatori dovrebbero istituire per loro un reale aiuto. È stato sottolineato che non si può far pesare la cura di un bambino gravemente malato solo sui genitori.
Dopo la pubblicazione della sentenza, nel diritto polacco esistono ancora due casi in cui si ammette l'aborto: quando la gravidanza rappresenta una minaccia per la vita o la salute della madre o quando la gravidanza è il risultato di un atto proibito (il più delle volte stupro).

L'estensione dell'ambito di applicazione della tutela giuridica della vita ai sensi della Costituzione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione della sentenza.