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Paolo VI, il tetto degli 80 anni per l'ingresso in Conclave

Il 20 novembre 1970 Paolo VI pubblicava il Motu Proprio Ingravescentem aetatem: il Papa decideva di escludere i cardinali che avessero compiuto gli 80 anni dall'elezione del Romano Pontefice in conclave

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Il 20 novembre 1970 Papa Paolo VI pubblicava il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio successivo. Con questo documento il Papa decideva di escludere i cardinali che avessero compiuto gli 80 anni dall'elezione del Romano Pontefice in conclave.

"Ci è ora sembrato – spiegava il Papa - che il bene superiore della Chiesa esiga di considerare il problema dell'età avanzata anche in relazione all'eminente ufficio Cardinalizio, per il quale più volte in passato abbiamo dato prova di speciale sollecitudine. Si tratta, invero, di un ufficio dai compiti particolarmente gravi e delicati, sia a motivo della singolarissima connessione che lo vincola alla Nostra suprema responsabilità a servizio di tutta la Chiesa, sia a motivo dell'alta responsabilità che rispetto alla Chiesa universale esso comporta nella vacanza della Sede Apostolica".

Nello stesso tempo il Papa disponeva che "i Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia e a tutti gli altri Organismi permanenti della Santa Sede e della Città del Vaticano, sono pregati di voler spontaneamente presentare, al compimento del settantacinquesimo anno di età, la rinuncia al loro ufficio al Sommo Pontefice, il quale giudicherà se, tutto ben considerato in ciascun caso, convenga accettarle immediatamente".

"Con il compimento dell'ottantesimo anno di età – aggiungeva ancora il Pontefice - i Cardinali cessano di essere Membri dei dicasteri della Curia Romana e degli altri Organismi; perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e quindi anche il diritto di entrare in Conclave. Tuttavia, qualora accada che qualche Cardinale compia gli ottant'anni durante il Conclave, continuerà a godere, per quel Conclave, del diritto di eleggere il Romano Pontefice".

Tra le altre disposizioni contenute nel motu proprio Paolo VI prevedeva che "qualora il Decano del Sacro Collegio non prendesse parte al conclave per avere compiuto l'ottantesimo anno di età, le sue funzioni in Conclave saranno esercitate dal Sottodecano, o, se anch'egli è assente, da un altro Cardinale secondo l'ordine generale delle precedenze". Ciò si è verificato nei conclavi dell’agosto ed ottobre 1978 e del 2013, quando i Decani Confalonieri e Sodano erano entrambi ultraottanenni.

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