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La Camera Apostolica e la Praedicate Evangelium. Parla il canonista Vitale

La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium voluta da Papa Francesco per riformare la Curia ed in vigore da ormai un anno non contempla più l’ufficio della Camera Apostolica

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La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium voluta da Papa Francesco per riformare la Curia ed in vigore da ormai un anno non contempla più l’ufficio della Camera Apostolica che “svolge soprattutto le funzioni che sono ad essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante”.

Per capire se si tratti di una abolizione in toto o del trasferimento delle sue funzioni ad altri uffici, Acistampa ha parlato con il canonista Rosario Vitale, MSC, fondatore del periodico on line Vox Canonica, dedicato allo studio delle scienze canonistiche.

Nella C.A. Praedicate Evangelium è scomparsa la Camera Apostolica, normata invece nella Pastor Bonus di Giovanni Paolo II. Il Papa la ha di fatto abrogata?

Si, se leggiamo attentamente la nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, ci rendiamo conto che l’ufficio della Camera Apostolica, che era contemplato all’art. 171 dell’ormai superata Costituzione Apostolica Pastor Bonus di Giovanni Paolo II, non compare. È lecito quindi pensare che sia stata abolita, tuttavia non è proprio così, è più corretto dire che le sue funzioni siano state assunte dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa (art. 12 § 3) che diventa a tutti gli effetti un Ufficio stabile della Curia Romana, il quale si farà assistere nelle sue funzioni dalla Congregazione particolare, ma vediamo nel dettaglio.

L’art. 235 § 3 della Cost. Apost. Praedicate Evangelium dice: “Nell’adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia e gli altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice”. Il documento a cui si riferisce l’art. 235 § 3 appena citato, è la Cost. Apost. Universi Dominici Gregis, la quale al n. 7 del capitolo II dice: “La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L’ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l’elezione”.

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Ne conviene che l’ufficio della Camera Apostolica è stato di fatto sostituito da quello del Camerlengo di Santa Romana Chiesa con la collaborazione dalla Congregazione particolare contemplata e normata dalla Universi Dominici Gregis. Ciò che salta ad un occhio attento è che secondo la Universi Dominici Gregis i tre Cardinali Assistenti devono essere sorteggiati ogni tre giorni, tuttavia la Praedicate Evangelium ne contempla almeno uno ex officio, ovvero il Coordinatore del Consiglio per l’economia, incarico ricoperto ad oggi dal Card. Reinhard Marx, che è ascritto all’ordine dei presbiteri, ergo essendo lui ex officio membro della Congregazione particolare, si dovranno sorteggiare i restanti due Cardinali tra quelli ascritti all’ordine diaconale ed episcopale.

In effetti vi è una imprecisione, poiché la Praedicate Evangelium come abbiamo visto contempla un membro fisso di questo “triumvirato” mentre la Universi Dominici Gregis prescrive che questi tre Cardinali debbano essere sorteggiati ogni tre giorni. Sicuramente questa è una di quelle norme non chiarissime, dovute al fatto che con ogni probabilità il Supremo Legislatore intenda aggiornare anche la Costituzione Apostolica circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice.

Le funzioni della Camera Apostolica erano specifiche in particolare durante la Sede Vacante…

Queste funzioni ancora oggi non sono cambiate giacché la Universi Dominici Gregis che le regola continua ad essere il documento che norma la Sede vacante e l’elezione del Romano Pontefice. Durante la Sede vacante la ormai ex Camera Apostolica, oggi sostituita in tutto e per tutto dall’Ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa coadiuvato da tre Cardinali, ha il compito di compilare il documento o atto autentico di morte del Pontefice, stendere il documento relativo alla tumulazione della salma del Romano Pontefice, e ovviamente occuparsi di tutti gli affari ordinari ma solo di quelli di minore importanza, tutti gli altri sono demandati al Collegio cardinalizio.

E’ immaginabile, dunque, che si debba procedere ad emendare la Universi Dominici Gregis che regola la Sede Vacante?

Voglio pensare che in un futuro non troppo lontano chi di dovere stia lavorando per rendere attuale anche la Universi Dominici Gregis, giacché abbiamo potuto vedere come la nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium abbia certamente mutato molto della struttura curiale come pure da un punto di vista funzionale dei vari uffici.

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Resta centrale la figura del Camerlengo. Con queste modifiche, la sua funzione ed il suo peso cambiano? E in che modo?

Con la nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium il ruolo e le responsabilità del Cardinale Camerlengo non vengono mutate, egli mantiene esattamente quanto stabilito nella Universi Dominici Gregis, con la sola differenza che questi rientra a tutti gli effetti quale struttura stabile della Curia Romana.