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Conservazione delle ceneri, due precisazioni del Dicastero della Dottrina della Fede

Permane l'obbligo che le ceneri di un defunto siano conservate in un luogo sacro

Il cimitero del Verano - Daniel Ibanez CNA |  | Il cimitero del Verano - Daniel Ibanez CNA Il cimitero del Verano - Daniel Ibanez CNA | | Il cimitero del Verano - Daniel Ibanez CNA

Il Dicastero della Dottrina della Fede ha pubblicato la risposta a due quesiti presentati dal Cardinale Zuppi, Arcivescovo di Bologna, circa la conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione.

Il porporato ha chiesto nel dettaglio: “tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto – analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti – è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?”

“Si può concedere – è il secondo quesito - ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?”.

Il Dicastero della Dottrina della Fede, autorizzato da Papa Francesco il 9 dicembre scorso, ha risposto – riprendendo l’Istruzione Ad resurgendum cum Christo circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, pubblicata nel 2016 – che “è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale”. In linea di principio esattamente ciò che accade per gli ossari che si trovano nei cimiteri.

Per quanto riguarda il secondo quesito, il Cardinale Fernandez, Prefetto del Dicastero della Dottrina della Fede, risponde che ”posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, l’autorità ecclesiastica, nel rispetto delle vigenti norme civili, può prendere in considerazione e valutare la richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo per la storia del defunto”.

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Dalla risposta dunque sembra rimanere in vigore il divieto della conservazione delle ceneri di un defunto in una abitazione privata, non essendo questa un luogo sacro. Il numero 5 dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo – firmata dal Cardinale Muller e dall’allora Arcivescovo Ladaria Ferrer, all’epoca rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede – recita infatti: “qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica”.