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Radici cristiane e diritto romano

Con l'editto di Tessalonica si guardò con maggiore attenzione, al diritto delle persone, finora tutelato nelle compilazioni dei giuristi romani

L'imperatore Teodosio |  | pubblico dominio L'imperatore Teodosio | | pubblico dominio

L’evoluzione sociale porta a guardare sempre in avanti, soprattutto se si analizzano i diritti ed i doveri della persona, all’interno della struttura sociale. Quando si fa riferimento a tali percorsi è facile intuire come, alla base di ogni sistema sociale, vi è il diritto.

Norme, contenuti ed attenzioni specifiche guardano alla persona come depositaria di tali istanze.
Se il mondo normativo è alla base di queste tutele, non bisogna dimenticare come il diritto nasce e si sviluppa ad opera dell'esperienza giuridica romana.

Tale espressione di alta civiltà, protratta per un arco di circa tredici secoli, ha lasciato una tracciaevidente, anche nell'attuale sistema giuridico. 

Un esempio di ciò, in ambito europeo, è dato dal codice civile tedesco, il B.G.B (1896), che segue l'impostazione romanistica. Tuttavia, è bene osservare come sia il sistema di Civili law che quello inerente al Common law hanno inteso conservare, in alcune affermazioni, tale pensiero.

Il mondo giuridico romano è presente anche nel Codice di diritto Canonico, sia nella codificazione del Pio Benedettino (1917) che nella attuale compilazione (1983). La cura della persona, il concetto di responsabilità e la natura giuridica di alcuni enti, trae origine dai precedenti romanistici.

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Questa compilazione ha ripreso detti principi, aggiornandoli alla struttura ecclesiastica. In ciò, però, osservando come sia la Salus animarum, quell'unicum che uniforma tutto il complesso normativo. Ciò rende insostituibile e singolare tale diritto e particolarmente attento alla realtà della persona.

A livello nazionale, nella compilazione civilistica si scopre la continuità con l'esperienza romanistica. Sia nella redazione del codice civile Pisanelli (1865) che in quella attuale (1942) ancor vigente, sono evidenti i principi guida di questa mens. Ad esempio: il diritto di proprietà, seppur ridisegnato dalla Carta costituzionale, con l'articolo 42, mostra il proprio antecedente romanistico; il sistema delle successione, essendo ad esso collegato, segue il medesimo impianto: il diritto di servitù e quello dei diritti reali limitati sono ripresi dal lavoro dei giuristi di secoli fa. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Ma se ciò è vero per ciò che riguarda i diritti patrimoniali, ciò si mostrò, ancor più evidente, dopo l'Editto di Tessalonica (380 d.C), attraverso il quale il Cristianesimo, secondo il canone del Credo niceno, si estese a tutto l'Impero divenendo religione ufficiale. Da tale affermazione si guardò con maggiore attenzione, al diritto delle persone, finora tutelato nelle compilazioni dei giuristi romani.

Questo sistema, ad esempio, riteneva il concepito, come una persona e ad esso accordava una specifica tutela, affidandolo, in alcune ipotesi, oltre che alla madre anche ad un curator ventris con lo scopo di proteggerne l’esistenza. Ciò trova conferma, in diversi passi del Digesto di Giustiniano in cui si fa riferimento a tali ipotesi.

Il diritto alla vita lo si ritrova, però, già in epoche precedenti con l'osservare che l'aborto, su proposta di Silla, con la Lex Cornelia Sullae de Sicariis et Veneficis (81 a.C.) era vietato e tale pratica punita con una pena specifica e molto grave.

In merito a questo aspetto - e per venire ai nostri giorni - è opportuno osservare come la Dottrina Sociale della Chiesa in una chiarificazione della Congregazione della Dottrina della fede (Donum Vitae, punto III) osservò che “il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione: i diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell'autorità politica; tali diritti dell'uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell'atto creativo da cui ha preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare: il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla morte”.

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Alla luce di tali considerazioni, l'esperienza giuridica romana non ha chiuso il proprio arco storico ma continua a vivere, in quei sistemi che ne hanno accettato le soluzioni e le prospettive, ancora attuali, per la costruzione del sistema giuridico.