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Universi Dominici Gregis: il testo che regola la Sede Vacante

E’ la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis – redatta da Giovanni Paolo II nel 1996 e modificata da Benedetto XVI nel 2013 – a stabilire le norme da osservare durante la vacanza della Sede Apostolica e la successiva elezione del Romano Pontefice.

Il primo articolo della Costituzione afferma che “durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice”. E’ dunque “invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione”.

Nelle congregazioni generali – si legge nella Costituzione Apostolica – “tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento”.

Le prime operazioni a cui sono chiamati i Cardinali prevedono la decisione del “giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli”, le disposizioni circa “le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l'inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte”, l’approvazione delle “spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore”, l’annullamento “dell’ Anello del Pescatore e del Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche”, l’assegnazione “ per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori” ed infine stabilire “giorno e ora dell'inizio delle operazioni di voto”.

Alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice. Rimangono in carica anche il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma ed il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano, nonché l’Elemosiniere. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali. Allo stesso modo, non cessano l'incarico ed i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.

Per quanto riguarda lo svolgimento del conclave e l’elezione del Romano Pontefice “il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine”.

Il conclave può avere inizio tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. Benedetto XVI ha modificato la norma ammettendo “la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori”. 

Una volta entrati in conclave, i Cardinali pronunceranno la formula di giuramento. “Noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questa elezione del Sommo Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo di osservare fedelmente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione apostolica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, emanata il 22 febbraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo che chiunque di noi, per divina disposizione, sia eletto Romano Pontefice, si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di Pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e giuriamo di osservare con la massima fedeltà e con tutti, sia chierici che laici, il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione del Romano Pontefice e su ciò che avviene nel luogo dell'elezione, concernente direttamente o indirettamente lo scrutinio; di non violare in alcun modo questo segreto sia durante sia dopo l'elezione del nuovo Pontefice, a meno che non ne sia stata concessa esplicita autorizzazione dallo stesso Pontefice; di non prestare mai appoggio o favore a qualsiasi interferenza, opposizione o altra qualsiasi forma di intervento con cui autorità secolari di qualunque ordine e grado, o qualunque gruppo di persone o singoli volessero ingerirsi nell'elezione del Romano Pontefice.  Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro, e, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungeranno: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano.”

Chiunque dovesse violare il segreto del conclave incorrerà nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

La Costituzione dispone che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti. All'elezione si procederà immediatamente dopo che siano stati espletati gli adempimenti formali, e qualora ciò avvenga già nel pomeriggio del primo giorno, si avrà un solo scrutinio; nei giorni successivi, poi, se l'elezione non s'è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio.

Nel caso che i Cardinali elettori avessero difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, allora, compiuti per tre giorni senza esito gli scrutini, questi vengono sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e di una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma e dopo sette scrutini, se non è avvenuta l'elezione, si fa un'altra pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Presbiteri. Si procede poi ad un'altra eventuale serie di sette scrutini, seguita, se ancora non si è raggiunto l'esito, da una nuova pausa di preghiera, di colloquio e di esortazione, tenuta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi. Quindi riprendono le votazioni secondo la medesima forma, le quali, se non è avvenuta l'elezione, saranno sette. Se le votazioni non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva.

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