Città del Vaticano , 13 September, 2025 / 1:30 AM
Il Papa ha approvato l’introduzione dell’articolo 2 bis delle “Norme a tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell’assunzione del personale durante il rapporto di lavoro”, del 18 novembre 2011, e la conseguente modifica dell’art. 14 del Regolamento Generale della Curia Romana, relativa all’assunzione e nomina del personale.
Le nuove norme entrano immediatamente in vigore.
Nello specifico il nuovo articolo 2 bis, inserito nelle norme promulgate nel 2011 da Benedetto XVI, prevede che “l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è promosso con spirito di accoglienza e, ove necessario, con l’adozione di opportune e specifiche misure, atteso che la condizione di disabilità non preclude l’idoneità al lavoro presso gli Enti destinatari delle presenti Norme”. Gli Enti in questione sono le Amministrazioni della Santa Sede e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano
Per quanto riguarda invece il Regolamento Generale della Curia Romana, la dicitura “stato di buona salute debitamente accertato” viene sostituito con la dicitura “idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano”.
Il nuovo articolo 14 del Regolamento Generale della Curia Romana pertanto recita: “Gli Officiali siano assunti tra coloro che si distinguono per virtù, prudenza, scienza, debita esperienza, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) se chierici o membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica: a) età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45; b) nulla osta del rispettivo Ordinario o Superiore e dei Dicasteri competenti e, se dimoranti a Roma, anche del Vicariato di Roma; c) idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano; d) idoneità per il lavoro da svolgere; 2) se laici: a) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 35; b) congedo illimitato per chi è soggetto al servizio militare; c) idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere certificata dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano; d) idoneità per il lavoro da svolgere; e) assenza di precedenti penali che rendano il lavoratore indegno o immeritevole di prestare servizio; f) impegno religioso, morale e civile, attestato, di norma, dal rispettivo Parroco”.
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