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Papa Francesco modifica le norme per la scelta dei superiori degli istituti religiosi

Via libera di Papa Francesco: anche un consacrato non ordinato presbitero potrà diventare Superiore di un istituto religioso

Alcuni religiosi |  | Archivio CNA Alcuni religiosi | | Archivio CNA

Papa Francesco stamane ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare - discrezionalmente e nei singoli casi - ai sodali non chierici il conferimento dell’ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 del Codice di Diritto Canonico.

Tale canone infatti recita: "lo stato di vita consacrata, per natura sua, non è né clericale né laicale. Si dice istituto clericale quello che, secondo il fine o il progetto inteso dal fondatore, oppure in forza di una legittima tradizione, è governato da chierici, assume l'esercizio dell'ordine sacro e come tale viene riconosciuto dall'autorità della Chiesa".

In definitiva il Pontefice ha deciso che anche un consacrato non ordinato presbitero potrà diventare Superiore di un istituto religioso.

Nello specifico il Papa ha disposto che: il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio; il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio; il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di Diritto Pontificio eletto Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma – mediante licenza scritta – della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

 

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