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Giustizia vaticana, quanto vengono retribuiti i giudici?

Alla vigilia della fine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, Papa Francesco con un motu proprio stabilisce il compenso di magistrati e promotore di giustizia

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Il motu proprio numero 62 di Papa Francesco è stato firmato lo scorso 4 dicembre, ed è una legge, la DCXXVI (626) che definisce il trattamento economico e dei magistrati ordinari e dei membri dell’ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato di Città del Vaticano. Nel motu proprio, il Papa parifica questi magistrati a dirigenti secondo il Regolamento Generale della Curia Romana, e stabilisce che il governatorato si fa carico anche della pensione non maturata di magistrati e promotori.

Si tratta di un motu proprio breve, di soli nove articoli, e colpisce per due ragioni.

La prima: magistrati e promotori di giustizia vaticani lavorano solo part time nel tribunale, e questo nonostante una richiesta del Consiglio di Europa di avere almeno uno dei membri del Tribunale e dell’ufficio del promotore full time, cioè completamente dedicato al sistema vaticano. Dopo che aveva accettato questa richiesta, Papa Francesco aveva ulteriormente cambiato l’ordinamento giudiziario vaticano, con quello che alcuni osservatori consideravano un passo indietro, ma che di fatto certificava una situazione ibrida nel tribunale vaticano, con promotori di giustizia che operano come avvocati in Italia ed ex pm diventati giudici in Vaticano. Se tutti hanno un lavoro, allora a cosa serve definire uno stipendio come se invece il loro incarico sia esclusivo con il Vaticano?

Il secondo motivo è che c’è sempre stata una indennità. La legge Quo Civium Iura del 1987 precisava, riguardo all’indennità, che “spetta alla Pontificia Commissione per lo Stato di Città del Vaticano stabilire la misura dell’indennità”, e che “quelli che ricevono uno stipendio come dipendenti di ruolo della Sede Apostolica o dello Stato di Città del Vaticano ricevono una indennità dimezzata”.

Della legge del 4 dicembre scorso colpisce anche il linguaggio, perché il Papa delibera “certa scienza e piena Sovrana autorità”, come se la decisione pontificia non fosse di tipo amministrativo, ma di tipo dogmatico. Il Papa sottolinea che “l’esercizio della funzione giudiziaria, in nome del Sommo Pontefice, da parte dei magistrati dello Stato presuppone e richiede un inquadramento complessivo rispettoso della competenza e della dignità professionale, anche sotto il profilo retributivo e del trattamento di quiescenza al fine di consentire a questi l’amministrazione della giustizia, in modo sereno, effettivo ed efficace”.

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Presidente del Tribunale dello Stato di Città del Vaticano e il Promotore di Giustizia sono dirigenti di categoria C1, la più alta prevista dal Regolamento per il Personale Dirigente Laico della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano del 22 ottobre 2012. Secondo le tabelle retributive di base più recenti risalenti al 2014, il livello C1 ha una retribuzione mensile di 3.649,50 euro.

Il presidente aggiunto del Tribunale è invece un dirigente C2 (3.138,57 al mese), mentre magistrati ordinari del Tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia sono dirigenti di tipo C3 (2919,60 euro al mese).

Nel motu proprio, Papa Francesco specifica che l’inquadramento include lo stipendio base, l’aggiunta speciale di indicizzazione, indennità dirigenziale, indennità di trasferta e gettone di presenza secondo il calendario vaticano.

Ci sono anche norme più tecniche, per esempio su come è calcolata l’indennità dirigenziale. Ma soprattutto, si spiega che “non può prevedersi alcuna distinzione tra regime di impiego a tempo pieno e a tempo parziale”. In pratica, non conta che i magistrati possano avere altri impieghi, il Vaticano considera sempre loro a tempo pieno, e quindi a loro viene sempre garantito trattamento di fine servizio e pensione.

L’articolo 7 della legge stabilisce che la pensione dei magistrati conta l’80 per cento dell’ultima retribuzione, e viene erogata quando la persona interessata ha almeno quindici anni di servizio.

Non solo. Si legge nel motu proprio che “la decorrenza del regime pensionistico deve computarsi a far data dalla prima nomina in qualità di magistrato ordinario, aggiunto o applicato e del servizio conseguentemente prestato”, ma  “la copertura degli oneri relativi al periodo antecedente all’entrata in vigore della presente legge rimane a carico del Governatorato”.

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Inoltre, “il Governatorato, con oneri a proprio carico, garantisce – mediante la stipula, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di apposita polizza assicurativa – la copertura, ai fini della liquidazione della pensione nella misura di cui sopra, tra il periodo di servizio effettivamente prestato e la eventuale cessazione dall’ufficio prima del quindicesimo anno per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti di età”.

La legge è entrata immediatamente in vigore all’atto della pubblicazione, cioè il 4 dicembre, proprio alla vigilia delle ultime udienze del processo sulla gestione dei fondi vaticani. È una legge che, di fatto, professionalizza i magistrati vaticani, ma senza alla fine legarli al loro ufficio. Va ricordato che precedentemente Giuseppe dalla Torre, quando era presidente del Tribunale, aveva solo una indennità simbolica.

Colpisce alla fine che, in un tempo di crisi economica, si decida di stabilire uno stipendio regolare e dirigenziale per i magistrati vaticani, non chiedendo però loro di impegnarsi a tempo pieno nel sistema giudiziario vaticano. Intanto, il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato è durato due anni anche perché le udienze potevano essere al massimo tre alla settimana, e tra rinvii, testimoni mancati e ferie non sembra si potesse fare di meglio.