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Cosa può essere definito soprannaturale? Le nuove norme della Dottrina della Fede

I vescovi locali devono riferirsi al Dicastero e solo il Papa può definire la soprannaturalità

L'immagine della Madonna sul vetro custodito nella chiesa di San Michele ad Absam, Austria |  | pd L'immagine della Madonna sul vetro custodito nella chiesa di San Michele ad Absam, Austria | | pd

Una serie di norme che non venivano riviste dal 1978, che nei tempi della Chiesa non è tantissimo, ma per i ritmi dei media contemporanei e dei social in effetti è molto.

Il documento atteso e presentato oggi alla stampa accreditata in Vaticano sul discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali, scritto dal Dicastero per la Dottrina della Fede, è di fatto un Vademecum per i vescovi delle Chiese locali. Più pastorale e meno dottrina. Solo il Papa in persona può decidere se un fenomeno è soprannaturale o no, per il resto ci sono i vescovi e  le conferenze episcopali che lavorano con il Dicastero. 

Sei gradi di “certezza” di un fenomeno come le visioni o le lacrimanzioni, che devono gestire i vescovi in primo luogo, poi devono inviarli al Dicastero che valuta il caso, e semmai si può istituire una Commissione. 

Le norme procedurali prevedono sempre una certa prudenza, ma soprattutto sembra che il Dicastero abbia un ruolo più amplio. 

Un invito alla prudenza e un ricordo ai fedeli: nessuno è obbligato a credere ad apparizioni od altro. 

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Insomma un modo per dire che la soprannaturalità è rara e prevede uno studio lungo nel tempo.

Intanto i vescovi devono invece avere una dichiarazione prudenziale e pastorale. Sono sei i casi possibili, ecco il testo: 

Nihil obstat — Anche se non si esprime alcuna certezza sull’autenticità soprannaturale del fenomeno, si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a una data esperienza spirituale, e non sono stati rilevati, almeno fino a quel momento, aspetti particolarmente critici o rischiosi. Per questa ragione si incoraggia il Vescovo diocesano ad apprezzare il valore pastorale e a promuovere pure la diffusione di questa proposta spirituale, anche mediante eventuali pellegrinaggi a un luogo sacro.

 Prae oculis habeatur — Sebbene si riconoscano importanti segni positivi, si avvertono altresì alcuni elementi di confusione o possibili rischi che richiedono un attento discernimento e dialogo con i destinatari di una data esperienza spirituale da parte del Vescovo diocesano. Se ci fossero degli scritti o dei messaggi, potrebbe essere necessaria una chiarificazione dottrinale. Curatur — Si rilevano diversi o significativi elementi critici, ma allo stesso tempo c’è già un’ampia diffusione del fenomeno e una presenza di frutti spirituali ad esso collegati e verificabili. Si sconsiglia al riguardo un divieto che potrebbe turbare il Popolo di Dio. Ad ogni modo, il Vescovo diocesano è sollecitato a non incoraggiare questo fenomeno, a cercare espressioni alternative di devozione ed eventualmente a riorientarne il profilo spirituale e pastorale.

Sub mandato — Le criticità rilevate non sono legate al fenomeno in sé, ricco di elementi positivi, ma a una persona, a una famiglia o a un gruppo di persone che ne fanno un uso improprio. Si utilizza un’esperienza spirituale per un particolare ed indebito vantaggio economico, commettendo atti immorali o svolgendo un’attività pastorale parallela a quella già presente nel territorio ecclesiastico, senza accettare le indicazioni del Vescovo diocesano. In questo caso, la guida pastorale del luogo specifico in cui si verifica il fenomeno è affidata o al Vescovo diocesano o a un’altra persona delegata dalla Santa Sede, la quale, quando non sia in grado di intervenire direttamente, cercherà di raggiungere un accordo ragionevole.

Prohibetur et obstruatur — Pur in presenza di legittime istanze e di alcuni elementi positivi, le criticità e i rischi appaiono gravi. Perciò, per evitare ulteriori confusioni o addirittura scandali che potrebbero intaccare la fede dei semplici, il Dicastero chiede al Vescovo diocesano di dichiarare pubblicamente che l’adesione a questo fenomeno non è consentita e di offrire contemporaneamente una catechesi che possa aiutare a comprendere le ragioni della decisione e a riorientare le legittime preoccupazioni spirituali di quella parte del Popolo di Dio.

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 Declaratio de non supernaturalitate — In questo caso il Vescovo diocesano è autorizzato dal Dicastero a dichiarare che il fenomeno è riconosciuto come non soprannaturale. Questa decisione si deve basare su fatti ed evidenze concreti e provati. Ad esempio, quando un presunto veggente dichiara di aver mentito, o quando testimoni credibili forniscono elementi di giudizio che permettono di scoprire la falsificazione del fenomeno, l’intenzione errata o la mitomania”.

Una testimonianza interessante è quella dell' Osservatorio sulle apparizioni mariane con la presenza di Suor Giuseppina Daniela Del Gaudio. 

In pratica i vescovi locali ora sono obbligati a lavorare con il Dicastero per arrivare auna dichiarazione che sia chiara, senza però dover arrivare alla dichiarazione di soprannaturilità. Meglio sviluppare la pastorale senza pressioni. Solo in casi eccezionali un Pontefice può chiedere uno studio su un fenomeno per arrivare alla dichiarazione di soprannaturalità.