Città del Vaticano , lunedì, 11. agosto, 2025 13:00 (ACI Stampa).
Pubblicato stamane un rescriptum circa le disposizioni in materia delle Provvidenze a favore della famiglia, proposte dal Consiglio dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica e approvate da Papa Leone XIV nell’udienza concessa al Prefetto della Segreteria dell’Economia Maximino Caballero Ledo lo scorso 28 luglio.
Nello specifico per quanto riguarda il permesso di paternità si dispone che “il dipendente ha diritto a cinque giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I cinque giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza del diritto. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i cinque giorni del permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l’anzianità di servizio. Per il bambino disabile in situazione di gravità accertata, i genitori, alternativamente, hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati”.
Per quanto riguarda la definizione di disabilità viene precisato quanto segue: è disabile la persona portatrice di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa; è disabile in situazione di gravità la persona la cui minorazione singola o plurima ne riduce l'autonomia fisica o psichica correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione; è inabile la persona che è permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi lavoro proficuo regolare e continuativo, a causa di infermità o difetto fisico o psichico.
Infine sull’assegno mensile di disabilità si specifica che “compete a coloro che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare in conformità alle vigenti Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare e che si trovino nelle seguenti condizioni: abbiano un figlio o equiparato o altro familiare appartenente al loro nucleo, che sia riconosciuto, a giudizio insindacabile del Collegio medico, disabile in situazione di gravità o inabile; siano titolari di pensione vaticana diretta, indiretta o di reversibilità, riconosciuti inabili dal Collegio medico. L’assegno mensile di disabilità compete anche al titolare di una pensione diretta, indiretta o di reversibilità, unico componente il nucleo familiare e in possesso dei medesimi requisiti reddituali previsti per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare, riconosciuto a giudizio insindacabile del Collegio medico disabile in situazione di gravità o inabile”.




