Città del Vaticano , lunedì, 26. gennaio, 2026 18:00 (ACI Stampa).
Oggi che all'Annuario Pontificio si può accedere anche on line, sembra più facile conoscere le strutture della Santa Sede. Ma vale sempre la pena rileggere insieme la storia di istituzioni come la Rota Romana di cui si è inaugurato oggi l'Anno Giudiziario.
Le note storiche ricordano che ha avuto origine dalla Cancelleria Apostolica, "nella quale dopo il Cancelliere (poi Vice Cancelliere) venivano l'auditor contradictorum e i cappellani. A questi, prima caso per caso e poi stabilmente, era affidata l'istruzione delle cause (auditores causarum curiae domini papae); ma Innocenzo III diede loro anche il potere di pronunziare la sentenza. Con Innocenzo IV e il primo Concilio di Lione i cappellani formarono un tribunale stabile; Giovanni XXII nel 1331 con la Costituzione Apostolica Ratio iuris lo disciplinò con uno speciale regolamento. Il nome Rota deriva probabilmente dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare le cause.
Sisto IV (1472) fissò a 12 il numero dei Cappellani Uditori. Benedetto XIV determinò la competenza del tribunale con la Costituzione Apostolica lustitiae et pacis nel 1747. Da Gregorio XVI (1834) la Rota fu anche tribunale di appello per lo Stato Pontificio, Nel 1870 l'attività della Rota Romana quasi cessò; ma San Pio X, con la Costituzione Apostolica Sapienti Consilio del 29 giu. 1908, la ricostituì".
Un tribunale importante che in tempi contemporanei ha avuto ulteriori revisioni. Oggi è retto dalle Normae Rotae Romae Tribunalis, approvate da San Giovanni Paolo II il 7 febb. 1994. Con la Lettera Apostolica Quaerit semper del 30 ag. 2011, Benedetto XVI ivi trasferì la competenza circa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e delle cause di nullità della sacra ordinazione.
Il Tribunale della Rota Romana funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello per tutelare i diritti nella Chiesa; provvede all'unità della giurisprudenza e, mediante le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore. E' competente per giudicare le cause di non consumazione del matrimonio e di nullità della sacra ordinazione. Giudica in prima istanza, e anche in seconda istanza se non sia previsto altrimenti, i Vescovi nelle cause contenziose, gli Abati primati, gli Abati superiori di Congregazioni monastiche e i Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica di diritto pontificio, le Diocesi e le Eparchie e altre persone giuridiche e le cause che il Romano Pontefice gli abbia affidato. Inoltre, giudica in seconda istanza le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza deferite alla Santa Sede per legittimo appello, e in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo Tribunale o da qualunque altro Tribunale non passate in giudicato.




