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Finanze Vaticane, Papa Francesco aggiorna la legge sugli appalti

Con un motu proprio, Papa Francesco aggiorna la legge sugli appalti vaticana. Maggiore autonomia per la gestione, in quello che appare un aggiustamento all’indietro

San Pietro | Una veduta della Basilica di San Pietro | Bohumil Petrik  / CNA San Pietro | Una veduta della Basilica di San Pietro | Bohumil Petrik / CNA

Dopo la stretta, l’aggiustamento. Dopo quattro anni, Papa Francesco modifica con due motu proprio la legge sugli appalti vaticana, dando in qualche modo maggiore autonomia agli enti e cercando di liberare dalle strette delle approvazioni e contro approvazioni burocratiche che rendevano difficile anche l’ordinaria amministrazione. Ancora una volta, dunque, il Papa riaggiusta una legge sul controllo finanziario, come già era successo quando dovette ridefinire le prerogative della Segreteria per l’Economia ridando alcune competenze all’APSA. Il Papa include anche l’impossibilità di operare per società o persone che hanno indagini, condanne anche non definitiva, ipotesi di riciclaggio. Sono dettagli tecnici, aggiunte di questioni che potevano essere già previste, e che puntano ad armonizzare la legge, più che a modificarla del tutto.

Prima di andare avanti con l’analisi delle modifiche, vale la pena fare un passo indietro e comprendere a cosa serve e perché c’è la legge sugli appalti.

La legge sugli appalti

Nel promulgare la legge, quattro anni fa, Papa Francesco sottolineò che il principio era quello del “padre diligente”. La normativa sull’assegnazione dei contratti pubblici, tuttavia, rispondeva prima di tutto agli obblighi internazionali assunti dalla Santa Sede, cercando allo stesso modo di mantenere le peculiarità della piccola Città Stato.

Gli obblighi internazionali sono quelli derivati dalla Convenzione di Merida, ratificata dalla Santa Sede nel 2016, che è lo strumento multilaterale delle Nazioni Unite per la lotta alla corruzione. Era in virtù di questa convenzione che c’era stata, nel 2019, la riforma dell’ufficio del Revisore Generale, cui veniva attribuito anche il compito di vigilare su eventuali “irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode”. La legge sulla trasparenza degli appalti – richiesta dall’articolo 9 della stessa convenzione di Merida – fornisce una cornice legale e procedure certe.

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Il motu proprio sui limiti e le modalità della pubblica amministrazione

Quali sono le caratteristiche che saltano agli occhi? Partiamo dal motu proprio “circa i limiti e le modalità della pubblica amministrazione”. Prima di tutto, che l’originale del motu proprio è in lingua spagnola, segno che è stato probabilmente redatto dal prefetto della Segreteria per l’Economia Maximino Caballero Ledo, ma anche che il Papa si affida sempre più alla sua lingua madre per atti di una certa portata – anche gli originali delle dichiarazioni del Dicastero per la Dottrina della Fede e dei suoi responsi sono in spagnolo, redatti dal Cardinale Fernandez e approvati dal Papa. Inoltre, è firmato dal Vaticano, segno che il Papa mostra di voler firmare in Vaticano provvedimenti interni sulla gestione, o perlomeno un cambio di passo rispetto al fatto che il Papa firma molti documenti da San Giovanni in Laterano.

Si tratta, dunque, di una legge che è passata direttamente dal tavolo del Papa. Nel motu proprio, si legge che “i limiti e le modalità (finis et modus) dell’ordinaria amministrazione rappresentano un criterio oggettivo di applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione dei beni temporali della Sede Apostolica”.

È un principio – si legge ancora nel motu proprio – che “da una parte, garantisce una sana autonomia degli Enti da Essa vigilati” e “dall’altra, consente alle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza di adempiere le proprie funzioni istituzionali”.

Tuttavia, va considerata – spiega ancora Papa Francesco – “la necessità di meglio determinare i menzionati limiti e le modalità, promuovendo la flessibilità, la dinamicità e una trasparente efficienza nel disbrigo delle funzioni delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad Essa, indicati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, limitatamente alle attività amministrative e finanziarie di detti Enti.

Cosa cambia dunque? Il motu proprio stabilisce i cambiamenti in tre articoli.

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Nel primo, si spiega che “l’approvazione del Prefetto della Segreteria per l’Economia, il Consiglio per l’Economia stabilisce detto criterio in maniera proporzionata alla capacità finanziaria degli Enti”, ma si aggiunge che l’approvazione “va richiesta quando l’atto supera il 2% della cifra risultante dalla media calcolata sul totale dei costi dell’Ente richiedente così come esso risulta dai bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni. In ogni caso per gli atti il cui valore è inferiore a € 150.000,00 non si richiede approvazione”. È un articolo che dà un po’ di libertà gestionale ai dicasteri, per compiere acquisti come, ad esempio, di materiale di cancelleria.

Quindi, si chiede (articolo 2) che “la procedura di approvazione ad validitatem degli atti di straordinaria amministrazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla notifica dell’istanza. In assenza di richieste di integrazione istruttoria o documentale, la mancata risposta entro tale termine equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza”. La procedura deve essere snella, si deve concludere entro quaranta giorni.

Quindi, l’articolo 3 tratta dei provvedimenti della Segreteria per l’Economia. Se si vogliono impugnare, si deve presentare istanza di revoca entro 15 giorni dalla notifica. L’Ente può comunque contro-ricorrere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Il motu proprio sui dettagli tecnici

L’altro motu proprio, più lungo, consiste di 90 articoli nella prima parte e ha una seconda parte sulla

“tutela giursidzionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano”, che consta di altri sette articoli.

Il motu proprio è in italiano, e sostanzialmente rappresenta delle modifiche tecniche alla legge.

Cosa salta agli occhi, molto velocemente? Si legge all’articolo 2 che “la presente normativa, conformemente ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, dell’ordinamento canonico della Santa Sede e dell’ordinamento vaticano dello Stato della Città del Vaticano e della Lettera Enciclica Laudato si’ persegue i seguenti fini: a) l’impiego sostenibile dei fondi interni; b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione; c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti; d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione”.

Viene meglio specificato chi sono gli enti, ovvero “le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”. Viene anche specificato in maniera più stringente cosa siano i beni e servizi, quando si parla di accordo quadro.

Interessante che committente e acquirente sono l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (che ha preso tutte le funzioni amministrative, anche quelle della Segreteria di Stato), il Governatorato, che resta ancora autonomo, o l’ente decentralizzato.

Specificati anche gli organismi di vigilanza e controllo, che sono il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, il Cardinale Presidente del Governatorato, quale Superiore autorità posta a garanzia del rispetto delle procedure stabilite dalla presente normativa per conto del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, l’Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato, nonché l’Ufficio del Revisore Generale, l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria secondo le proprie competenze e la Commissione di Materie Riservate.

Vengono inclusi, nella legge degli appalti, anche gli acquisti da parte delle rappresentanze pontificie, che mancava nel testo precedente.

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Viene dato più potere discrezionale anche alla Commissione Materie Riservate, la quale “qualora ricorrano giustificati motivi, gli Enti possono inoltrare alla Commissione di Materie Riservate un’istanza per l’apposizione di un vincolo di riservatezza sulla singola procedura.”, e “la Commissione di Materie Riservate, anche in deroga alla presente normativa e ai Regolamenti che le danno attuazione, provvede al riguardo avendo cura di contemperare le esigenze di riservatezza manifestate dal richiedente con i principi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente normativa”.

Chi non può essere iscritto all’albo o sono impediti dalle procedure di acquisto? Se ci sono “sentenze o altri provvedimenti di condanna, anche non definitivi, o sia comunque pendente un procedimento penale in relazione a delitti dolosi puniti con una pena non inferiore nel minimo ad un anno di reclusione” o se “vi sia fondato sospetto di affiliazione, anche esterna, con organizzazioni criminali, di cui si abbia conoscenza per il tramite degli Organismi di vigilanza e di controllo, ovvero siano pendenti indagini per reati di riciclaggio e autoriciclaggio, corruzione, frode, terrorismo e suo finanziamento e sfruttamento di persone”, ma anche se non sono pagati obblighi previdenziali o se non sono state pagate le tasse. Ma ci sono anche esclusione dalle gare per conflitto di interesse, per rischio di riciclaggio, per pericolo di distorsione della concorrenza, o anche se c’è possibilità di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, e spetta all’ASIF di fare la segnalazione opportuna.

Il Piano Singolare per gli acquisti deve essere presentato entro il 31 ottobre. Si specifica che “gli acquisti di modico valore possono essere eseguiti senza formalità fino all’importo massimo di Euro 1.000 per singolo acquisto e con un massimale complessivo annuo di Euro 10.000. Ove sussistano oggettive ragioni di opportunità, in sede di approvazione del bilancio preventivo possono essere fissati importi maggiori o minori” (articolo 61).

La nuova legge specifica anche quando si può risolvere un contratto, si specifica che “l’APSA e il Governatorato identificano la propria piattaforma informatica e i relativi servizi digitali, salvaguardando l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica in conformità alla normativa vigente”.

Cosa non cambia

Restano ferme alcune caratteristiche della legge, ovvero che sia APSA (prima Segreteria di Stato) che Governatorato non rientrano totalmente nella centralizzazione delle gare di appalto. Mentre colpisce l'assenza di qualunque menzione alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, che da sempre ha avuto autonomia di bilancio e di investimenti.

La legge  già in origine sembrava essere il risultato di un ampio dibattito interno, che ha coinvolto vertici dello Stato di Città del Vaticano e del Tribunale, consiglieri dello Stato, ma anche giuristi e dicasteri della Curia collegati, in particolare la Segreteria di Stato e il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Da una parte, c’era la necessità di mantenere le caratteristiche peculiari dello Stato vaticano, uno Stato che esiste per dare un “corpo” alla Santa Sede. Dall’altra, c’era il rischio che, nell’adeguare le normative, si procedesse ad una eccessiva “aziendalizzazione” dello Stato di Città del Vaticano. Ora, il principio della aziendalizzazione subisce un piccolo correttivo.