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Abusi sui minori, la CDF pubblica un vademecum

Lo strumento di lavoro – annuncia il Cardinale Ladaria Ferrer - sarà costantemente aggiornato

Cardinale Luis Ladaria | Il Cardinale Luis Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede | Daniel Ibanez / ACI Group Cardinale Luis Ladaria | Il Cardinale Luis Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede | Daniel Ibanez / ACI Group

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato il «Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici». Si tratta – spiega il Cardinale Prefetto Luis Francisco Ladaria Ferrer – di uno strumento messo a disposizione di Vescovi, Ordinari, Superiori degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica,  per “condurre correttamente le cause che riguardano diaconi, presbiteri e vescovi quando vengono accusati di abuso su minore”.

Un simile strumento era stato richiesto nel corso dell’incontro presieduto dal Papa nel febbraio 2019 con i Presidenti delle Conferenze episcopali del mondo.

Il Cardinale Ladaria precisa che “non si tratta di un testo normativo: nessuna nuova legge viene promulgata, nessuna nuova norma emanata. Si tratta invece di un manuale di istruzioni, che intende prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall’inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa”.

“A livello normativo – prosegue il Cardinale Prefetto - i riferimenti principali sono i Codici vigenti, le Norme sostanziali e processuali sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede promulgate con il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, e il più recente motu proprio Vos estis lux mundi”.

Questo Vademecum sarà sottoposto a costanti aggiornamenti.

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Il Vademecum - che conta 9 capitoli e 163 punti – risponde a queste precise domande:

Che cosa configura il delitto?

Che cosa fare quando si riceve un’informazione su un possibile delitto?

Come avviene l’indagine previa?

Che cosa può fare la Congregazione per la Dottrina della Fede a questo punto?

Quali sono le decisioni possibili in un processo penale?

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Quali sono le procedure penali possibili?

Che cosa può succedere quando finisce una procedura penale?

Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?

C’è qualcosa che bisogna tenere sempre presente?

Il Vademecum ricorda che “il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione. Il concetto di minore per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, l’età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l’età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il minore era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti”.

Nello stesso tempo si sottolinea che “secondo il tipo di procedura attivata, vi sono differenti possibilità che spettano a chi è intervenuto come parte nella procedura stessa. Se si tratta di un atto del Romano Pontefice esso è inappellabile. Se vi è stato un processo penale giudiziale, si aprono le possibilità di impugnazione previste dalla Legge, ossia la querela di nullità, la restitutio in integrum e l’appello. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge. Se vi è stato un processo penale extragiudiziale, è data la possibilità di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge”.

Il Vademecum rammenta, infine, che “fatto salvo quanto previsto dall’Istruzione sulla riservatezza delle cause, l’autorità ecclesiastica competente informi nei dovuti modi la presunta vittima e l’accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi”.