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Nullità matrimoniale: un ulteriore chiarimento della volontà del Papa

L'udienza del Papa alla Rota Romana del 2014 |  | Osservatore Romano L'udienza del Papa alla Rota Romana del 2014 | | Osservatore Romano

Il nuovo processo canonico di nullità matrimoniale è appena entrato in vigore  e già il Papa ha deciso di mettere a punto alcune cose. 

I Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et Misericors Iesus” del 15 agosto 2015 sono ancora poco conosciuti e al centro di corsi e convegni e lezioni universitarie. L’8 novembre scorso, a pochi giorni dall’atto accademico di apertura dell’attività dello Studio rotale, è stata pubblicata sull’ Osservatore romano una nota che era stata letta dal decano della Rota romana, monsignor Pio Vito Pinto, proprio in quella occasione, prima della prolusione del Sostituto della Segreteria di Stato Angelo Becciu, dedicata tutta al nuovo ruolo del vescovo-giudice. 

Un modo per chiarire la “mens papalis”, vale a dire le reali intenzioni che hanno animato il Papa nella promulgazione della nuova legge. Ecco il testo. “Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell’applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al decano della Rota romana che venga chiaramente manifestata la mens del supremo legislatore della Chiesa sui due motu proprio promulgati l’8 settembre 2015: 

1. Il vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare personalmente la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano;

2. I vescovi all’interno della provincia ecclesiastica possono liberamente decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell’imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che metropoliti di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza.”

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Qualcuno ha letto questo testo come una puntualizzazione rispetto a certe indicazioni che venivano dal Pontificio Consiglio dei testi legislativi, che avrebbe indicato a chi si domandava, soprattutto in Italia, quale destino avrebbero avuto i tribunali regionali, che in effetti non sarebbe cambiato molto, dato che era in vigore una legge particolare emanata per l’Italia da Pio XI.

Ed ecco la puntualizzazione del Decano che chiarisce l’intenzione del Papa.

Non c’è quindi da stupirsi che il 7 dicembre, il giorno prima cioè della entrata in vigore della nuova normativa, il Papa abbia deciso di consegnare proprio al Decano un “rescritto”, cioè una risposta scritta ad una domanda, in cui la cosa veniva chiarita.

Ma nel testo del Papa si aggiungono anche altri dettagli “per attuare- si legge- la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale, pone, fra l’altro, l’esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma.” 

Il testo spiega che, seguendo le parole della relazione del Sinodo appena concluso, “le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la prossimità della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto familiare.”

La Rota rimane punto di riferimento per la “tutela dell’unità della giurisprudenza” secondo la Costitutzione di Giovanni Paolo II sulla Curia Romana, la Pastor Bonus, per il “sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali”. ,

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Il testo precisa che è cancellato il Motu Proprio Qua cura, di Pio XI, sui tribunali regionali in Italia, che all’indomani della pubblicazione dei nuovi testi avevano suscitato un vivo dibattito. E non è tutto.

Se una causa di nullità arriva al terzo grado di giudizio non può essere riproposta “dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione.”  Per la  legge del Codice  vigente basterebbero motivi nuovi e gravi per ottenere il beneficio della nova audientia.

Di particolare rilievo, anche se è percepibile solo dai tecnici, è la facoltà data al Tribunale apostolico, unico in tutto il mondo, di dichiarare la nullità del matrimonio sulla base di un dubbio generico, vale a dire senza l’indicazione precisa del motivo di nullità presentato.

Il Decano poi “ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale”. 

Una indicazione anche per l’ Oriente dove i  tribunali territoriali avranno “la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d’appello”, vale a dire che la Rota si occuperà della sola questione della nullità del matrimonio e rimetterà ai tribunali patriarcali le questioni economiche tra i coniugi e le questioni che riguardano l’ affidamento dei minori.

Infine un importante novità. La Rota Romana deve offrire a tutti il patrocinio ex officio. In poche parole non saranno gli ex sposi a pagare l’avvocato per la causa, ma si presume che lo farà la Rota stessa, forse attingendo ad un fondo in cui confluirebbero le offerte che sono richieste come “obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri”.