Città del Vaticano , 06 October, 2025 / 2:00 PM
Finanze vaticane, si torna alla gestione collegiale degli investimenti. Con il motu proprio Coniuncta Cura, Leone XIV abroga il rescriptum di Papa Francesco del 22 agosto 2022, che stabiliva che l’Istituto per le Opere di Religione era l’unico ed esclusivo ente intitolato ad attività di gestione patrimoniale e depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle istituzioni collegate con la Santa Sede. Si ritorna, dunque, ad una gestione collegiale degli investimenti, ovviamente da valutare dal Comitato degli Investimenti.
Con un colpo di penna e in tre brevi articoli applicativi, Leone XIV abroga dunque una decisione di Papa Francesco, che nasceva anche per applicare e rendere chiara una normativa contenuta nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium. Francesco aveva dato una interpretazione restrittiva della norma, mentre Leone XIV guarda piuttosto al principio di “Corresponsabilità nella communio”.
“Questa responsabilità condivisa – si legge nel motu proprio, che porta la data del 29 settembre 2025 - che riguarda anche le Istituzioni curiali alle quali spettano le attività di investimento finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione”.
Leone XIV sottolinea che la decisione viene dopo aver valutato attentamente le raccomandazioni “approvate all’unanimità dal Consiglio per l’Economia”, e dopo la consulenza di esperti.
L’articolo 1 del motu proprio è perentorio: “Il Rescriptum ex Audientia SS.mi, intitolato “Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede”, del 23 agosto 2022, è abrogato”.
All’articolo 2, si sottolinea che le attività di investimento finanziario “devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal Comitato per gli investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata”.
L’articolo 3 spiega che sì, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica “generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione”, ma questo – viene specificato – “a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati”.
Insomma, non si deve più investire solo e attraverso lo IOR, ma si può investire anche utilizzando canali “esteri” (ed è interessante il ritorno al concetto di sovranità della Santa Sede).
È, qualche modo, un ritorno all’antico, che chiude il periodo del totale controllo vaticano degli investimenti, ma soprattutto del privilegio dell’IOR nella gestione, necessità che nasceva anche dalla volontà di dare respiro ad un’attività finanziaria interna che – rapporti IOR alla mano– aveva perso anche la clientela religiosa.
La competenza esclusiva dello IOR era stata attribuita per chiarire l’articolo 219, paragrafo 3 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium.
Per comprendere meglio va letto tutto l’articolo 219. Al primo paragrafo, si definisce che “l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è l’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento della funzione propria della Curia Romana per il bene e a servizio delle Chiese particolari”.
Il secondo paragrafo mette in luce che “alla stessa compete amministrare il patrimonio immobiliare e mobiliare degli Enti che hanno affidato alla Santa Sede i propri beni, nel rispetto della finalità specifica per la quale il patrimonio è stato costituito e degli indirizzi e delle politiche generali approvate dagli Organismi competenti”.
Il terzo paragrafo, quello da interpretare, spiega che “l’esecuzione delle operazioni finanziarie di cui ai §§ 1 e 2 avviene attraverso l’attività strumentale dell’Istituto per le Opere di Religione”.
Papa Francesco aveva stabilito che “l’articolo 219, paragrafo 3, della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, emanata il 19 marzo 2022, deve interpretarsi nel senso che l’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete invia esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione”.
E concludeva che “la Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziare e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso Istituzioni finanziarie diverse dallo IOR devono informare allo IOR e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1° settembre 2022”.
Ora, le istituzioni vaticane possono anche ritrasferire i fondi dallo IOR in istituzioni finanziarie estere, se questo sarà ritenuto conveniente.
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