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Leone XII, per il Giubileo aumentano i controlli dei passaporti

Una riforma della polizia e una attenzione ai pellegrini

Il Papa apre la Porta Santa |  | pd Il Papa apre la Porta Santa | | pd

Una delle questioni che sempre si deve affrontare alla vigilia di un Giubileo è quello della sicurezza. E non solo quella dei pellegrini in fila nelle chiese, nelle catacombe, ma anche la sicurezza in senso politico. 

Il Giubileo del 1825 cadeva in un momento in cui l’Europa era ancora scossa dai moti del 1820-’21 e lo Stato pontificio era strategico. Come spiega Monica Calzolari nel suo testo nel volume del Quaderno del Consiglio regionale delle Marche dedicato al Giubileo di Leone XII, nello stato pontificio “il porto di Ancona era affacciato verso le inquiete compagini dell’Impero austro-ungarico e di quello ottomano e le più avanzate realtà politiche della Grecia e del protettorato inglese degli Stati uniti delle Isole ionie. Sul Tirreno, il porto di Civitavecchia si volgeva a sud verso il Regno delle due Sicilie e verso l’Isola di Malta, rifugio di esiliati, e a nord verso la Corsica, Genova, Nizza e soprattutto Marsiglia, centri di raccolta della dissidenza politica internazionale”.

Il Papa volle una riforma del sistema di polizia.  “Il 21 novembre 1824 era diramato ai nunzi, ai consoli, ai presidi della province e ai presidenti regionari di Roma uno specifico Regolamento di Polizia sopra i Forastieri nella ricorrenza dell’Anno Santo 1825  che, nel quadro generale del precedente regolamento risalente al 5 agosto 1820, precisava minuziosamente le procedure da seguire, per impedire che “il Malintenzionato e proclive al delitto” si potesse confondere con i “veri devoti”, di prevenire “ogni inconveniente che potesse derivare dalla indigenza di taluni dei medesimi”, di scoprire “qualunque riunione antipolitica, qualunque progetto sedizioso” e di impedire “ogni attentato alla sicurezza pubblica e privata”. Si sottoponevano, “conseguentemente”, a particolare e accurata sorveglianza “le Botteghe di Caffè, le Trattorie, le Osterie, le Bettole, le Locande e gli Alberghi” e nella capitale “altresì quelle case, quelle persone i cui rapporti e condotta, specialmente in tempi tenebrosi, non possano lasciare tranquillo su di loro il governo anche nelle circostanze ordinarie” .

La normativa sui passaporti prevedeva che nel paese di provenienza del viaggiatore, il rappresentante del governo pontificio apponesse sul passaporto un codice segreto che segnalava alle forze dislocate sui confini e alle porte delle città e lungo le strade, le persone considerate sospette e perciò degne di maggior sorveglianza. 

Monica Calzolari riporta alcune delle direttive: “una volta entrati nello Stato, i viaggiatori erano sorvegliati dalle autorità provinciali e dalla forza pubblica dislocata lungo le strade corriere, di cui era stato aumentato l’organico. Nelle città il controllo dei viaggiatori e dei passaporti era svolto dagli addetti della polizia provinciale incardinata nelle legazioni e nelle delegazioni apostoliche cui la Segreteria di Stato aveva diramato precise disposizioni: “ Art. 10°: PASSAPORTI E CARTE DI RESIDENZA Si darà nota degli individui ai quali sarà accordato il passaporto nel periodo di tempo che passa fra l’uno e l’altro rapporto politico e si riferirà pure ogn’avvertenza opportuna sul merito del conceduto, o negato rilascio, quando la circostanza lo richieda […]. 11°: FORASTIERI

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Si parlerà nel rapporto dei forastieri che passano, prevalendosi delle liste dei commessi delle porte e di quelle degli albergatori, i quali saranno in obbligo di dare tali liste, e dei rapporti degli ispettori”.

Da ultimo c’è da ricordare che “i pellegrini per definizione viaggiavano a piedi ed erano riconoscibili dall’abito. Il loro riconoscimento non era però sempre agevole per le autorità lungo il percorso, le quali dovevano applicare a loro e soltanto a loro i benefici accordati dalla normativa dell’anno santo ai pellegrini poveri, ossia l’esonero dal pagamento delle tasse per la vidimazione del passaporto e il sussidio in denaro, per il viaggio d’andata e per quello di ritorno, nella misura di un baiocco per miglio, valutando una percorrenza media di 12 miglia per giorno. Queste disposizioni non furono sempre applicate correttamente, in quanto il riconoscimento della condizione di pellegrino non era agevole e ancor meno quella di pellegrino povero. Gli ufficiali di polizia per riconoscere i pellegrini si basavano su due elementi: “gli Abbiti” e la “marcia a piedi””.