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L'anno di Giovanni Paolo II animato dalla carità e ordinato alla giustizia,il diritto vive

La promulgazione del nuovo Codice di Diritto canonico presentato il 3 febbraio del 1983

Giovanni Paolo II firma il nuovo testo del Codice di diritto canonico  |  | ascait.org Giovanni Paolo II firma il nuovo testo del Codice di diritto canonico | | ascait.org

Per Giovanni Paolo II era uno dei lati del triangolo che compongono la struttura della Chiesa.

Il Codice di Diritto Canonico che nel 1983 veniva promulgato sostituiva quello del 1917 e ci erano voluti quasi venti anni per metterlo a punto.

Era stato Giovanni XXIII a metterlo in cantiere come necessaria conseguenza dell’aggiornamento del Concilio Vaticano II.

Giovanni Paolo II il 25 gennaio del 1983 lo firmò. Erano passati 24 anni dalla indizione del Concilio e finalmente si vedevano i frutti.

Il 3 febbraio del 1983 Giovanni Paolo II tenne un memorabile discorso per la presentazione del Nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa cattolica di Rito Latino.

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Il Papa parte dalla domanda più ovvia e necessaria: “Che cos’è - ci si chiede - il diritto nella Chiesa? Risponde esso alla perenne e universale missione, che queste parole supreme del Vangelo assegnano, nella persona degli Apostoli, proprio alla Chiesa? Si adegua esso alla sua natura genuina di Popolo di Dio in cammino? E perché il diritto nella Chiesa? A che serve?”.

Una questione che rimane molto attuale. Sono molto oggi infatti coloro che pensano che il diritto non sia un mezzo pastorale, o che anzi alieni il sacerdote dall’esercizio della misericordia.

Giovanni Paolo II parte dalla storia delPopolo di Dio nell’Antico Testamento, “allorché il patto d’alleanza del Dio d’Israele si configurò in precise disposizioni culturali e legislative, e l’uomo cui fu affidato il ruolo di mediatore e profeta tra Dio e il suo popolo, cioè Mosè, ne divenne simultaneamente il legislatore. È proprio da allora, cioè dall’alleanza del Sinai, che appare, per assumere via via progrediente rilievo, il nesso tra “foedus” e “lex””.

La venuta di Gesù nuovo legislatore “innalza e purifica” l’atmosfera.“Rivendicando per sé una pienezza di potestà, valida in cielo e in terra , egli la trasmette ai suoi Apostoli. Potestà, si badi, universale e reale, che è in funzione di una legislazione che, come comandamento generale, ha l’amore, del quale egli stesso offre per primo l’esempio nella massima sua dimensione del dare la vita per i fratelli. Ai suoi Apostoli e discepoli chiede l’amore, anzi la permanenza nell’amore, dicendo loro che una tale “permanenza” è condizionata all’osservanza dei suoi precetti . Dopo la sua Ascensione, egli invia loro lo Spirito Santo, e per questo dono la legge, proprio come aveva predetto l’antico profeta,  trova il suo sigillo e vigore nel cuore dell’uomo”.

Giovanni Paolo II passa alle motivazione teologiche ed ecclesiologhe della necessità del Diritto: “al variare delle disposizioni particolari, infatti, fa riscontro l’esigenza, alla Chiesa connaturale, di avere le sue leggi. Ieri come oggi. Perché? Nella Chiesa di Cristo,ci ha ripetuto il recente Concilio, accanto all’aspetto spirituale e interno c’è quello visibile ed esterno; in essa c’è unità, se è vero com’è vero che è questa una delle fondamentali sue note, ma tale unità lungi dall’escludere si compone e si intreccia con la “diversità delle membra e degli uffici”.

Perchè, la ChiesaPopolo di Dio e Corpo di Cristo, non è stata indistintamente fondata soltanto come comunità messianica ed escatologica “soggetta al suo Capo”, ma “come compagine visibile” e “costituita e organizzata quale società”, è stata edificata sopra la pietra, e dal Signore stesso è stata divinamente arricchita di “doni gerarchici” e di vari istituti, che sono da considerare effettivamente suoi elementi costitutivi. La Chiesa, insomma, nella sua viva unità è anche struttura visibile con precise funzioni e poteri (“sacra potestas”)”.

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Ne deriva anche che nonostante “ tutti i fedeli cristiani partecipino dell’ufficio regale, profetico e sacerdotale del Capo, tuttavia i chierici e i laici ricevono distinte funzioni in ordine alla loro sociale attività, funzioni regolate e tutelate per volontà di Cristo dal “sacro diritto” (“ius sacrum”), in modo che si provveda al bene comune di tutta quanta la Chiesa” e ne scaturiscono i diritti e i doveri.

E tanto il nuovo codice è legato al Concilio che il Papa fa un invito: "Vorrei solo invitarvi, a titolo di saggio, a mettere in parallelo il capitolo II della Lumen Gentium e il libro II del Codex: comune ad entrambi, anzi identico ne è il titolo: “De Populo Dei”. Sarà - credetemi - un confronto assai utile, e illuminante risulterà, a chi voglia fare un esame più accurato, la collazione esegetica e critica dei rispettivi paragrafi e canoni”.

Ecco allora la risposta al quesito iniziale: ”nel servire la causa della giustizia, il diritto dovrà sempre più e sempre meglio ispirarsi alla legge-comandamento della carità, in esso vivificandosi e vitalizzandosi. Animato dalla carità e ordinato alla giustizia, il diritto vive!”

E Il Papa conclude con la citata immagine del triangolo: “in alto, c’è la Sacra Scrittura; da un lato, gli Atti del Vaticano II e, dall’altro, il nuovo Codice Canonico. E per risalire ordinatamente, coerentemente da questi due Libri, elaborati dalla Chiesa del secolo XX, fino a quel supremo e indeclinabile vertice, bisognerà passare lungo i lati di un tale triangolo, senza negligenze ed omissioni, rispettando i necessari raccordi: tutto il Magistero - intendo dire - del precedenti Concili Ecumenici e anche (omesse, naturalmente, le norme caduche ed abrogate) quel patrimonio di sapienza giuridica, che alla Chiesa appartiene”.

Il 25 gennaio 1983, con la Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges Giovanni Paolo II promulgò il vigente Codice di diritto canonico (Codex iuris canonici) per la Chiesa cattolica di rito latino, che entrò in vigore la prima domenica d'Avvento successiva.

Perché la norma del CIC potesse essere interpretata rettamente, la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges del 1984 stabilì la creazione della "Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico" (abbreviata PCCICAI, dal nome latino Pontificium Consilium Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando).

In seguito la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1988 ha trasformato la Commissione nell’attuale Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, con una competenza più ampia: oltre all'interpretazione del Codice e delle altre leggi universali della Chiesa cattolica, offre consulenza giuridica alle congregazioni della Curia Romana e analizza la conformità delle leggi particolari alle leggi universali.