Attraverso un rescritto Papa Francesco ha stabilito che “non essendo prevista la figura del Segretario all’interno dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, l’ordinaria amministrazione, in caso di Sede Apostolica vacante, non venga interrotta e che la funzione di controllo continui ad essere esercitata dall’Ufficio del Revisore Generale sotto la supervisione del Cardinale Camerlengo”.

Il Papa dunque interviene per “correggere” una dimenticanza all’interno della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium che regolamenta dallo scorso anno la Curia Romana.

Inoltre il Papa – si legge nel rescritto – “ha stabilito che la seconda parte dell’articolo 7 § I dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale che recita "Il Revisore Generale analizza le segnalazioni e le presenta con una relazione a un’apposita commissione composta dall’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelato Segretario del Consiglio per l’Economia e dal Segretario della Segreteria per l’Economia" venga sin d’ora sostituita, nelle parti che interessano, dalla redazione dell’art. 224 § 2 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium che prevede che il Revisore Generale esamina le segnalazioni e “le presenta con una relazione al Prefetto della Segreteria per l’Economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia"Resta comunque salva la previsione dell’art. 4 § 3 c) dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale secondo la quale le segnalazioni, quando esse presentino elementi di fondatezza, vengano trasmesse all’Autorità giudiziaria”.

Durante la Sede Vacante decadono tutti i capi dicastero della Curia Romana mentre rimangono al loro posto i segretari. Restano in carica inoltre il Vicario per lo Stato della Città del Vaticano, il Vicario per la Diocesi di Roma, il Penitenziere Maggiore e il Camerlengo di Santa Romana Chiesa.