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Finanze vaticane, il revisore generale vara la procedura per le segnalazioni interne

Conosciuto con il termine inglese di whistleblowing, è la pratica di segnalare possibili illeciti in maniera anonima da parte di un dipendente. Ecco come fare e e perché

Ufficio del Revisore Generale | L'ingresso dell'Ufficio del Revisore Generale in Vaticano | Vatican Media Ufficio del Revisore Generale | L'ingresso dell'Ufficio del Revisore Generale in Vaticano | Vatican Media

Cosa succede se un dipendente della Santa Sede vede un illecito in materia finanziaria e vuole segnalarlo in maniera sicura e autonoma? Fino ad oggi, non c’era un procedura specifica per questo tipo di segnalazione, che va sotto il termine inglese di whistleblowing. L’ufficio del Revisore Generale vaticano ha però istituito ora una pratica, secondo le richieste della Convenzione di Merida, pubblicando una procedura specifica per tutte le possibili segnalazioni. La procedura entra in vigore dall’1 febbraio.

Prima di andare avanti nell’analisi del documento, si devono fare alcune premesse. Il whistleblowing è la rivelazione spontanea da parte di un individuo (cioè un segnalante) di un illecito o di una irregolarità commessa in un ente di cui lui stesso può essere stato testimone per l’esercizio delle proprie funzioni. È un whistleblower interno se la segnalazione viene fatta da un dipendente dall’azienda attraverso canali di segnalazione interni all’azienda, mentre quando la denuncia viene fatta pubblicamente – all’autorità giudiziaria o alla stampa – si parla di whistleblower esterno.

La nuova normativa, in pratica, facilita la procedura per le segnalazioni interne, e ha anche lo scopo di evitare eventuali scandali con denunce pubbliche.

Le implementazioni di questi uffici sono anche una richiesta della Convenzione di Merida. Siglata nel 2003, la Convenzione è lo strumento multilaterale delle Nazioni Unite per la lotta alla corruzione. Significa che tutte le nazioni che aderiscono alla convenzione si impegnano a rispettarne i principi e a svilupparli nel loro quadro legislativo, ciascuno ovviamente seguendo anche la particolarità del proprio sistema giuridico.

Gli Stati che vi aderiscono sono tenuti a perseguire e punire la corruzione attiva e passiva dei pubblici ufficiali nazionali, la corruzione attiva dei pubblici ufficiali stranieri e la corruzione nel settore private.

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La convenzione di Merida, in particolare, si applica alla prevenzione, alle indagini e ai procedimenti giudiziari per corruzione, nonché al congelamento, al sequestro, alla confisca e al rendimento dei ricavi provenienti dai reati e comprende norme volte a prevenire e combattere il riciclaggio. La Convenzione stabilisce anche standard relativi alla contabilità nel settore privato, alla trasparenza e alla parità di accesso di tutti i candidati a contratti di fornitura e servizio per opere pubbliche. La Santa Sede ha aderito alla convenzione nel 2016.

È in virtù di questa convenzione che l’istituto della segnalazione interna era stato incluso nella normativa vaticana (c’è un ufficio per il whistleblowing anche all’interno dello IOR, la cosiddetta Banca Vaticana), in quanto, spiega una nota stampa del Revisore Generale – l’istituto della segnalazione interna “è uno degli strumenti più efficaci per combattere la corruzione”.

La procedura – che appare come una implementazione dell’articolo 7 dello Statuto del Revisore Generale - è stata definita nell’ufficio del Revisore Generale perché sia gli statuti dell’ufficio che la nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium prevedono che sia il Revisore il destinatario di queste segnalazioni, che riguardano anomalie nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali, irregolarità nella concessione e anche atti di corruzione.

La denunce possono essere presentate in forma scritta, attraverso una email dedicata (segnalazionianomalie@urg.va) o attraverso una lettera riservata indirizzata al Revisore Generale. C’è anche possibilità di segnalazioni orali, sia di persona che in video conferenza.

Da parte sua, il Revisore Generale deve garantire confidenzialità, integrità e sicurezza delle segnalazioni e che l’identità del whistleblower, né informazioni connesse che possano aiutare a rivelarla, sia comunicata solo all’autorità giudiziaria e se rilevante per le indagini.

La segnalazione non dà responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di altri vincoli, e che le segnalazioni possono riguardare comportamenti impropri che rappresentino una minaccia e un danno al bene comune, mentre non possono riguardare lamentele di carattere personale o altri di rapporti di lavoro. Non sono accettate segnalazioni anonime. Si legge nelle procedure che la segnalazione all’Ufficio del Revisore Generale “non sostituisce l’obbligo di segnalazione di fatti o circostanze potenzialmente penalmente rilevanti all’autorità all’Autorità Giudiziaria vaticana”.

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La normativa include chi sono i soggetti che possono segnalare, che include anche “qualsiasi persona fisica cliente, fornitore, appaltatore o subappaltatore; ovvero dipendente o collaboratore di imprese che intrattengono rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, con la Santa Sede o con Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento”. La procedura specifica che “le informazioni segnalate possono riguardare fatti accaduti o di probabile verificazione”.

Nella segnalazione, il segnalante potrà indicare come si è venuti a conoscenza del fatto, chi è stato coinvolto, le circostanze, i soggetti che sono a conoscenza dei fatti, ed eventualmente (la normativa sostiene che “è auspicabile) supportare il tutto con la documentazione. Tuttavia, “tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività di analisi delle segnalazioni ricevute sono tenuti al segreto d’ufficio”.

La normativa stabilisce anche in che modo archiviare le segnalazioni, e l’eventualità che l’ufficio del revisore generale predisponga un “modulo segnalazioni”, il cui utilizzo è “altamente raccomandato”, ma non obbligatorio.

Il Revisore Generale, una volta ricevuta la segnalazione, individua chi lo aiuterà ad analizzare la segnalazione ed “entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della segnalazione ricevuta via posta, ordinaria o elettronica, l’URG provvede ad informare per iscritto il segnalante della ricezione della segnalazione”.

Prima di tutto, si fa una analisi preliminare della segnalazione, verificandone l’ammissibilità ed eventualmente archiviandola se inammissibile.

Se si passa la “scrematura” preliminare, il Revisore avvia una attività di istruttoria, che può prevedere anche “l’audizione di altri soggetti coinvolti nei fatti segnalati, ovvero l’acquisizione di atti o documenti dagli uffici coinvolti o anche il coinvolgimento a supporto delle attività di soggetti di altri uffici dell’amministrazione o di soggetti esterni, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato”. Se si devono coinvolgere i consulenti esterni, questi non sono resi partecipi della segnalazione ma solo degli esiti delle verifiche.

Se nell’istruttoria ci sono altre autorità competenti, la segnalazione viene trasmessa all’autorità competenti, dandone comunicazione al segnalante. Se le segnalazioni non sono ritenute fondate, queste vengono archiviate.

Le segnalazioni, una volta analizzate, vengono presentate con una relazione al Prefetto della Segreteria per l’Economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia. La segnalazione all’Autorità giudiziaria resta comunque obbligatoria.