Città del Vaticano , martedì, 22. aprile, 2025 14:00 (ACI Stampa).
E’ la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis – redatta da Giovanni Paolo II nel 1996 e modificata da Benedetto XVI nel 2013 – a stabilire le norme da osservare durante la vacanza della Sede Apostolica e la successiva elezione del Romano Pontefice.
Il primo articolo della Costituzione afferma che “durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice”. E’ dunque “invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione”.
Nelle congregazioni generali – si legge nella Costituzione Apostolica – “tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento”.
Le prime operazioni a cui sono chiamati i Cardinali prevedono la decisione del “giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli”, le disposizioni circa “le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l'inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte”, l’approvazione delle “spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore”, l’annullamento “dell’ Anello del Pescatore e del Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche”, l’assegnazione “ per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori” ed infine stabilire “giorno e ora dell'inizio delle operazioni di voto”.
Alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice. Rimangono in carica anche il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma ed il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano, nonché l’Elemosiniere. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali. Allo stesso modo, non cessano l'incarico ed i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.




