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Processo Palazzo di Londra, cambia la narrativa

Nell’udienza del 5 ottobre, le difese di Bruelhart e Di Ruzza hanno ricostruito i fatti minuziosamente. È un cambio di prospettiva fondamentale per il processo. Le domande aperte

Processo Palazzo di Londra | Una foto di archivio di una delle udienze del processo | Vatican Media Processo Palazzo di Londra | Una foto di archivio di una delle udienze del processo | Vatican Media

Non è da sottovalutare il cambiamento di prospettiva che è avvenuto al processo vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato nell’udienza del 5 ottobre. Le difese di René Bruelhart e Tommaso Di Ruzza, rispettivamente presidente e direttore dell’Autorità di Informazione Finanziaria all’epoca dei fatti contestati, hanno ricostruito i fatti, messo in contesto i documenti, superato le ricostruzioni dell’accusa senza mai distaccarsi da quelli che sono gli atti del processo, ma anzi rileggendoli e guardandoli da una prospettiva diversa. E questa rilettura stringente ha operato un profondo cambio di prospettiva, che ha un valore importante non solo per gli imputati, ma per comprendere quello che è in gioco per la Santa Sede con questo processo.

In particolare, ci sono tre temi cruciali. 

Il primo è il tema della collaborazione tra gli organismi vaticani e la Santa Sede, che sono chiamate a esercitare le proprie competenze (e, nel caso dell’AIF, di mantenere una giusta autonomia e indipendenza), ma allo stesso tempo sono costitutivamente chiamati a collaborare in unità di intenti per il bene superiore della Santa Sede. Il tema della collaborazione è stabilito proprio dalla Pastor Bonus, la costituzione apostolica che regolava la Curia al tempo dei fatti, ma anche Papa Francesco lo ha rimarcato numerose volte in questo pontificato.

Il secondo tema è quello del bene superiore, quello della Santa Sede, che riguarda anche la decisione di non procedere ad aprire un contenzioso legale prima di recuperare la proprietà stessa del palazzo di Londra che è oggetto del procedimento.

È emerso, tra l'altro, che la decisione di non procedere ad un contenzioso legale era stata specificamente presa dal Santo Padre ed eseguita dalla Segreteria di Stato come ente interessato della vicenda. Il consenso esplicito di Papa Francesco era stato comunicato sia al sostituto Pena Parra che a Bruelhart e Di Ruzza.

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Questo modus operandi mostrava anche come gli enti vaticani fossero portati a collaborare, secondo quanto stabilito della Pastor Bonus. Infatti, la Segreteria di Stato, agendo dopo aver consultato il Papa – fatto descritto in maniera chiarissima dal sostituto Pena Parra nella sua spesso citata testimonianza –operava nelle sue funzioni di coordinatore, e chiamava l'AIF ad assistere nella pacifica risoluzione della dolorosa questione. 

Infine, c'è il tema della tenuta internazionale della Santa Sede, perché il processo, e il modo in cui è stato portato avanti, hanno dato anche un duro colpo alla credibilità internazionale della Santa Sede.

Il processo e i capi di accusa

Prima di addentrarci nei temi, però, vale la pena riepilogare su cosa verte il processo per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato.

Il processo si divide in tre tronconi principali. Il primo riguarda l’investimento, da parte della Segreteria di Stato, nelle quote di un palazzo di lusso a Londra. Dopo aver deciso di non dare seguito alla possibilità di partecipare ad una piattaforma petrolifere in Angola, la Segreteria di Stato diede in gestione al broker Raffaele Mincione un fondo utilizzato per comprare le quote di un palazzo da sviluppare. Poi, diede le stesse quote in gestione al broker Gianluigi Torzi, che – inizialmente all’oscuro della Segreteria di Stato – mantenne per sé le uniche azioni con diritto di voto, e di conseguenza il pieno controllo del palazzo. Infine, rilevò l’intero palazzo, che è stato recentemente rivenduto.

Il secondo filone si concentra sul contributo dato dalla Segreteria di Stato alla Caritas di Ozieri per lo sviluppo di un progetto della cooperativa SPES, presieduta dal fratello del Cardinale Becciu. L’accusa, nei confronti di Becciu, è quella di peculato.
Il terzo filone riguarda la sedicente esperta di geopolitica Cecilia Marogna, ingaggiata dalla Segreteria di Stato, che avrebbe utilizzato denaro a lei erogato per delle presunte operazioni di salvataggio di ostaggi (come quello della suora colombiana Cecilia Narvaez rapita in Mali) per fini personali.

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Le accuse contro Bruelhart e Di Ruzza

La contestazione agli ex vertici dell’AIF è quella di aver consentito (addirittura favorito) l’estorsione di cui è accusato il broker Gianluigi Torzi, e in particolare di non aver bloccato il pagamento della transizione che riportava il controllo del palazzo di Londra sotto la Santa Sede consentendo così a Torzi un “ingiusto vantaggio” a danno della Santa Sede stessa. Addirittura, si è lamentata una insistenza dei vertici AIF perché l’Istituto delle Opere di Religione concedesse alla Segreteria di Stato l’anticipo di credito che sarebbe servito ad estinguere il mutuo gravante sul palazzo permettendo alla Santa Sede di risparmiare ingenti spese di gestione.

Non solo. La requisitoria del promotore di Giustizia Alessandro Diddi lamentava che i vertici dell’AIF avessero omesso di denunciare al suo ufficio, accusa poi reiterata anche dall’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria che si è costituita parte civile. Contro Bruelhart si è anche agitato lo spettro del conflitto di interessi, perché lo stesso Bruelhart era consulente della Segreteria di Stato.

Il promotore di giustizia aveva chiesto per René Bruelhart 3 anni e 8 mesi di reclusione, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e 10.329 euro di multa; per Tommaso Di Ruzza 4 anni e 3 mesi di reclusione, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e 9.600 euro di multa. Per entrambi, gli avvocati hanno chiesto l’assoluzione con la formula più ampia possibile.

In generale, nel rinvio a giudizio si parla di “ruolo poco chiaro” dell’Autorità. In che modo però questo ruolo poco chiaro viene definito?

Gli avvocati della difesa, in effetti, hanno sottolineato che le conclusioni del Promotore di Giustizia nella sua requisitoria ha piuttosto ripetuto le congetture e speculazioni dei capi di accusa originali, senza tenere conto delle testimonianze raccolte durante il processo.

La collaborazione tra gli enti vaticani e della Santa Sede

Il grande tema che era rimasto finora sottotraccia è il tema della collaborazione tra gli enti vaticani. Quando la Segreteria di Stato si rende conto di avere un problema nella gestione del palazzo di Londra, perché il broker Torzi ha tenuto per sé le sole azioni con diritto di voto e il controllo totale della gestione dell’immobile, chiede una collaborazione all’AIF. È marzo 2019. La Segreteria inoltra una segnalazione di transazione sospetta, e l’AIF attiva subito i canali di intelligence, mettendo in moto le Unità di Informazione Finanziaria di quattro Paesi esteri. Questa collaborazione non mina l’indipendenza e l’autonomia dell’Autorità. L’AIF è un organismo vaticano chiamato a collaborare per il bene della Santa Sede, e la Segreteria di Stato rappresenta la Santa Sede.

Le difese hanno notato che tutta l’attività fatta dall’AIF si configura come una consulenza alla Santa Sede volta a minimizzare i rischi, e concludere, senza incorrere ulteriori danni, una operazione che doveva riportare al controllo dell’immobile per poi poterlo mettere a reddito. Si trattava, tra l’altro, di farlo rispettando la volontà sovrana, cioè del Papa. Lo ha spiegato l’arcivescovo Edgar Pena Parra, sostituto, nel suo interrogatorio del 16 marzo.

Questa collaborazione non ha conflitto di interesse sia perché parte costitutiva dell’organizzazione vaticana, sia perché l’interesse è uno solo, ed è quello superiore della Santa Sede.

Proprio in nome di questa collaborazione che la Segreteria di Stato si rivolge all’Istituto delle Opere di Religione per chiedere un credito di 150 milioni per estinguere il mutuo che gravava sull’immobile. Allo IOR era, in fondo, richiesto di supportare la Santa Sede.

Che ruolo ha l’AIF in questa vicenda? L’AIF vaglia le operazioni, assiste la Segreteria di Stato nel trovare una soluzione di uscita. Si pensa anche alla via giudiziale, cioè a denunciare Torzi, ma poi – su consiglio del prestigioso studio legale Mishcon de Reya, che assiste la Segreteria di Stato – si comprende che denunciare comporta più rischi che opportunità. Torzi ha un contratto e una ampia autonomia gestionale, e dunque potrebbe vincere la causa. Meglio riprendere il controllo dell’immobile, trattando con Torzi per la cessione delle quote sulla base dei contratti in essere, e poi eventualmente continuare a tracciare, indagare, non escludendo la possibilità di una frode che è contemplata come ipotesi di lavoro sin dalle prime comunicazioni con le UIF estere.

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La difesa, inoltre, ha notato che nel momento in cui l’AIF è stato chiamato a svolgere le sue funzioni, la decisione del Papa di evitare l’approccio del “contenzioso legale subito” in favore dell’approccio “prendiamo controllo dell’immobile prima” era stata già presa e comunicata dal Santo Padre al Sostituto.

L’autonomia dell’AIF

All’AIF viene contestata una sorta di “omessa denuncia”. La tesi dell’accusa è che l’AIF abbia voluto nascondere i fatti, non avvisando l’ufficio del promotore di Giustizia, e venendo così a tradire la sua autonomia e indipendenza in favore della Segreteria di Stato. Ma tutti i regolamenti internazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sostengono che le unità di intelligence devono segnalare una transazione dopo aver svolto le proprie indagini, valutando se il sospetto di transazione illecito fosse concreto o meno. Il promotore di Giustizia non era chiamato ad intervenire.

Inoltre, l’AIF non vigila sulla Segreteria di Stato, ma solo sullo IOR. Alla Segreteria di Stato si limita infatti a consigliare in che modo portare avanti l’operazione di recupero dell’immobile, non decide mai al posto della Segreteria di Stato. Questa consulenza mina l’autonomia o la terzietà dell’AIF? No, non potrebbe mai. Rientra, piuttosto, nel principio della collaborazione verso il bene superiore della Santa Sede cui tutti gli enti vaticani sono tenuti.

La questione del prestito dello IOR

Lo IOR - che ha poi segnalato (con un timing "assai curioso" secondo una delle difese)  la situazione lamentando irregolarità e dando il via alle indagini da cui scaturisce questo processo - ha detto a più riprese di non aver concesso il prestito alla Segreteria di Stato principalmente per due ragioni: perché non poteva costitutivamente fare prestiti; e  perché vedeva dei lati “oscuri” o “vaghi” dell’operazione finanziaria. Tuttavia, hanno notato le difese, non è stato mai fornito contenuto o significato giuridico a questi termini.

Nonostante tutto lo IOR aveva inizialmente aperto al prestito, rispondendo che si poteva fare. L’arcivescovo Pena Parra aveva deciso di rivolgersi allo IOR proprio per risolvere la questione tra "le mura domestiche" andando a chiudere un mutuo oneroso (un milione di euro al mese di interessi da pagare) e aprendo invece un credito con quella che possiamo definire impropriamente la “banca di casa”. Il credito avrebbe aiutato la Santa Sede a liberarsi da una operazione inutilmente costosa e lo IOR avrebbe comunque avuto un vantaggio dalla concessione di credito.

Alla fine, il comportamento dello IOR appare non dare seguito al principio di collaborazione degli enti vaticani, perché non solo rifiuta il prestito alla Segreteria di Stato, ma denuncia lo stesso organo di governo. Eppure, l’AIF aveva prima di tutto fatto sapere che lo IOR era autorizzato a concedere credito.

Dato che lo IOR non è una banca, non può fare attività di concessione di credito regolare. Tuttavia, può concedere credito ad alcune condizioni, autorizzazione concessa già nel novembre 2015. Si possono fare prestiti al personale dello IOR, al personale della Santa Sede e ad altre autorità pubbliche in corrispondenza di un deposito vincolato.

Il prestito dello IOR rientrava in questo terzo caso. Era un prestito eccezionale, e l'eccezionalità non era legata all’importo, ma piuttosto al fatto che non è una attività che poteva svolgere in modo sistematico.

Lo IOR poteva tuttavia svolgere quell’operazione, prima di tutto perché era una operazione sostenibile. Ai fini dell’analisi prudenziale, il patrimonio minimo di vigilanza non deve essere inferiore all’8 per cento del patrimonio di rischio. Il dato da guardare nei bilanci è il TIER 1, cioè la componente primaria del capitale di una banca. Guardando il rapporto IOR del 2019, ai tempi in cui la Segreteria di Stato chiese e si vide rifiutato una anticipazione per l’acquisto del famoso palazzo di Londra, il TIER 1 era dell’82,40 per cento. Il patrimonio, insomma c’era.

Oltre la sostenibilità, l’AIF doveva valutare se l’operazione aveva un vantaggio economico. Il fattore di rischio dell’operazione era 0, ma gli interessi – lo rivela lo stesso Pena Parra – sarebbero stati concessi, e quindi si trattava di una operazione economicamente vantaggiosa per lo IOR.

Infine, serviva una garanzia, e la garanzia era data dall’immobile stesso: da qui, la necessità di riprenderne il controllo.

Di fronte a queste rassicurazioni, lo IOR arriva il 24 maggio a decidere che sì, il prestito si può concedere. Salvo fare marcia indietro subito dopo, chiedendo ulteriori garanzie e dettagli, che la Segreteria di Stato fornisce. Ma il punto è che lo IOR non è tenuto a sapere come la Segreteria di Stato gestisca i soldi. È tenuto solo a decidere se concedere un prestito o meno, dopo aver avuto l’autorizzazione a farlo. Come all’AIF non compete valutare l’operazione della Segreteria di Stato, ma solo di consigliare quale sia il percorso migliore.

Il comportamento dilatorio dello IOR, hanno notato le difese, è costato tra l’altro caro alla Santa Sede, che continuava a pagare un milione di euro al mese del finanziamento precedente. Il prestito IOR serviva, come detto, proprio a estinguere il precedente finanziamento.

Non solo, dunque, lo IOR è venuto meno al principio di collaborazione, ma è anche andato oltre le sue competenze. Tra l’altro, la Commissione Cardinalizia dello IOR non sembra essere stata messa a piena conoscenza della situazione dai vertici laici dell'Istituto, né della richiesta di prestito, né poi della decisione dello IOR di denunciare. In che cosa, dunque, la Commissione dovrebbe “vigilare sulla fedeltà alle norme statutarie” se poi non viene coinvolta quando si tratta di prendere decisioni di aiuto alla Santa Sede?

Le arringhe difensive

Fin qui la ricostruzione dei fatti, fornita dagli avvocati con date e documenti. L’avvocato Filippo Dinacci, che rappresenta René Bruelhart insieme ad Ugo Dinacci, ha sottolineato che l’accusa è “una ipotesi, e come tale va verificata. E devo dire che, nel caso di specie, l’accusa si presenta abbastanza inconclusa in fatto e inconcludente in diritto”.

Lo stesso Dinacci ha ricordato che le istituzioni in Vaticano “hanno un obbligo funzionale ad agire con una unità di intenti; quindi, abbiamo anche una forma di paradosso dell’accusa che contesta un abuso d’ufficio sul presupposto che i pubblici ufficiali accusati avrebbero osservato quel dovere di unità operativa che è imposta dalla legge fondamentale dello Stato”.

Roberto Borgogno e Angela Valente, legali di Di Ruzza, hanno ripercorso punto per punto tutta la vicenda di Londra e del coinvolgimento dell’AIF. Valente, in particolare, ha notato come gli incontri avvenissero sempre ai vertici, e messo in luce come non ci sia un documento scritto dello IOR che mette in luce le perplessità dell’operazione. Semplicemente, a un certo punto finiscono le comunicazioni.

Lo IOR non fa nemmeno sapere di aver fatto una denuncia. Il direttore generale dello IOR Gianfranco Mammì, durante l’interrogatorio, ha detto che aveva ricevuto una valutazione negativa all’operazione. Gli è stato fatto notare che il parere tecnico che aveva ricevuto presentava riserve ma non era negativa. Voi potete dire che quel parere tecnico è positivo, ma per me è negativo”, è stata la risposta, secca, di Mammì, ricordata dall’avvocato Valente.

Borgogno ha notato che la omessa denuncia, tra l’altro nemmeno contestata tra i capi di imputazione, alla fine non è stata nemmeno contestata alla Segreteria di Stato.

Resta poi il profilo dei due imputati, perché un abuso di ufficio, ha notato Borgogno, prevede anche un vantaggio personale. Bruelhart, prima di entrare a lavorare in Vaticano, era vicepresidente dell’Egmont Group, che riunisce le Unità di Informazione Finanziaria del mondo, e aveva una credibilità internazionale sul ramo antiriclaggio di altissimo profilo. Di Ruzza, ha notato Borgogno, ha dedicato tutta la sua vita alla Santa Sede.

E c’è da dire che fu proprio Di Ruzza l’architetto principale dell’attuale legge antiriciclaggio vaticana, che tuttora protegge la Santa Sede. Come va notato che la Santa Sede perde credibilità internazionale proprio a ragione delle indagini e delle persecuzioni effettuate negli uffici dell’AIF, che portano al sequestro di documenti appartenenti alle UIF. Lì fu violata l’autonomia dell’autorità, tanto è vero che l’Egmont Group sganciò l’AIF dal sistema sicuro di scambio di informazioni, e solo un protocollo di intesa tra Promotore di Giustizia e la nuova Autorità permise di rientrare nel circuito.

I rischi per la Santa Sede

Questa ricostruzione mette in luce che a livello internazionale non sono in discussione la reputazione di Bruelhart e Di Ruzza, ma piuttosto la reputazione internazionale della Santa Sede. Come si sa, la Santa Sede si è sottoposta al sistema di mutua valutazione di aderenza agli standard internazionali antiriciclaggio del comitato MONEYVAL del Consiglio d’Europa. Il rapporto di MONEYVAL che ha fatto seguito all’inizio delle indagini segnalava già diverse criticità, ed era un rapporto con luci ed ombre, certamente più negativo degli altri rapporti sui progressi cui si è sottoposta la Santa Sede nel corso degli anni. Questo segnala un passo indietro da non sottovalutare, perché testimonia che il sistema costruito ora ha una debolezza. Tra l'altro, anche l’ultimo rapporto di MONEYVAL del 2021 segnala i risultati modesti della giustizia vaticana a seguito dei rapporti dell’AIF, mentre il Rapporto AIF del 2020, pubblicato dalla nuova dirigenza dell’AIF, andava persino a notare che nel 2019 l’AIF ha intensificato la propria azione in tutti gli ambiti di attività, e confermando il trend di crescita nella proporzione tra Rapporti inviati e segnalazioni ricevute.”

Una debolezza dimostrata dal processo stesso. In una situazione di normalità, AIF, Promotore di Giustizia, organi dello Stato, Gendarmeria collaborano normalmente, mantenendo ognuno la propria autonomia e competenza. Questo non è accaduto, e la cosa non può che creare al limite perplessità in ambito internazionale.  Si pensi solo al fatto che un ente vigilato, lo IOR, che pretende denunciare l’ente vigilante, l’AIF, causando un “raid” della Gendarmeria negli uffici dell’AIF che interferiva con la sua independenza e autonomia. Basta questo dettaglio a mostrare la “stranezza” della situazione che si è creata in Vaticano.

Poi ci sono i rischi connessi al processo stesso. Il Papa vi è intervenuto con quattro rescritti, cambiando in qualche modo le regole del gioco. Ma lo stesso Papa aveva autorizzato le operazioni, tutto era stato deciso per volontà sovrana.  Questi rescritti, dunque, che estendono la possibilità delle indagini non possono apparire piuttosto una alterazione del processo stesso da parte del sovrano?

Sono domande che bruciano, mentre ora c’è la possibilità di guardare i fatti da un’altra prospettiva. Il tema non è la gestione dei fondi, né l’eventuale scandalo. Il tema è piuttosto se il Promotore di Giustizia ha perseguito una valanga di ipotesi di reato, mai provate, e, così facendo è, alla fine, riuscito a mettere sotto accusa un sistema funzionante e riconosciuto a livello internazionale