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Traditionis Custodes, ecco le risposte ai dubia

Il motu proprio di Papa Francesco restringe di fatto l’utilizzo del Summorum Pontificum

L'Arcivescovo Arthur Roche, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti |  | Archivio CNA L'Arcivescovo Arthur Roche, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti | | Archivio CNA

Il Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, l’Arcivescovo Arthur Roche, ha reso note le risposte ai dubia sollevati da alcuni vescovi circa l’applicazione del Motu proprio Traditionis Custodes che restringe di fatto l’utilizzo del Summorum Pontificum promulgato da Papa Benedetto XVI.

Nella lettera di accompagnamento il Prefetto rimarca come sia “triste vedere come il vincolo più profondo di unità – la partecipazione all’unico Pane spezzato che è il Suo Corpo offerto perché tutti siano uno – diventi motivo di divisione: è compito dei Vescovi, cum Petro et sub Petro, custodire la comunione, condizione necessaria per poter partecipare alla mensa eucaristica”.

Come Pastori – scrive Monsignor Roche - non dobbiamo prestarci a polemiche sterili, capaci solo di creare divisione, nelle quali il fatto rituale viene spesso strumentalizzato da visioni ideologiche. Siamo tutti chiamati a riscoprire il valore della riforma liturgica custodendo la verità e la bellezza del Rito che ci ha donato. Perché questo accada, siamo consapevoli che è necessaria una rinnovata e continua formazione liturgica sia per i presbiteri sia per i fedeli laici”.

Allegato alla lettera, la Congregazione ha pubblicato lo schema riepilogativo dei dubia sollevati e le relative risposte. Nello specifico:

Laddove non vi sia la possibilità di individuare una chiesa od oratorio o cappella disponibile per accogliere i fedeli che celebrano con il Missale Romanum il Vescovo diocesano può chiedere alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti la dispensa dalla disposizione del Motu Proprio Traditionis custodes e permettere la celebrazione nella chiesa parrocchiale. Qualora si individui un altro luogo adeguato, la licenza sarà ritirata.

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Non sarà possibile celebrare i Sacramenti con il Rituale Romanum e con il Pontificale Romanum precedenti alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

La Congregazione stabilisce poi che nel caso in cui un presbitero al quale sia stato concesso l’uso del Missale Romanum del 1962 non riconosca la validità e la legittimità della concelebrazione – rifiutandosi di concelebrare, in particolare, nella Messa Crismale – non potrà continuare ad usufruire di tale concessione.

Nella celebrazione eucaristica con l’uso del Missale Romanum del 1962 sarà possibile utilizzare per le letture il testo integrale della Bibbia scegliendo le pericopi indicate nello stesso Messale.

Viene poi ribadito che Il Vescovo diocesano per poter concedere ai presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del Motu Proprio Traditionis custodes di celebrare con il Missale Romanum del 1962 deve essere autorizzato dalla Sede Apostolica e che la facoltà di celebrare con l’uso del Missale Romanum del 1962 può essere concessa ad tempus.

La facoltà di celebrare con l’uso del Missale Romanum del 1962 concessa dal Vescovo diocesano vale solo per il territorio della sua diocesi, inoltre In caso di assenza o di impossibilità del sacerdote autorizzato, anche chi lo sostituisce dovrà avere una formale autorizzazione. Anche i diaconi dovranno avere una autorizzazione.

Un presbitero autorizzato a celebrare con il Missale Romanum del 1962, che a motivo del suo ufficio celebra nei giorni feriali anche con il Missale Romanum della riforma del  Concilio Vaticano II, non può binare utilizzando il Missale Romanum del 1962. Inoltre un presbitero autorizzato a celebrare con il Missale Romanum del 1962, non può nello stesso giorno celebrare con lo stesso Messale per un altro gruppo di fedeli che ha ricevuto l’autorizzazione.

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